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Legge sul sovraindebitamento, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e le novità a seguito dell’introduzione del Codice della crisi

Il nuovo Codice della crisi entra nel vivo della sua applicazione anche in relazione agli istituti legati alla insolvenza dei soggetti non fallibili. 

Le procedure del Piano del Consumatore e dell’Accordo vengono ora ridenominate in Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato Minore ed opereranno un effetto esdebitatorio all’atto della omologa della procedura. La Procedura di Liquidazione viene ridenominata in Liquidazione Controllata e produce una esdebitazione di diritto a seguito della chiusura della liquidazione o decorsi tre anni dalla sua apertura.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Quanto al profilo soggettivo è finalmente ufficializzato il richiamo al codice del consumo per la definizione del consumatore – in precedenza acquisita per analogia – quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

È finalmente assimilato alla figura di consumatore il socio illimitatamente responsabile per debiti estranei a quelli sociali. Anche questi, pertanto, potrà proporre un piano di ristrutturazione in via autonoma.

Quanto ai requisiti di ammissibilità e meritevolezza, vengono introdotti elementi più stringenti:

  • assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovra indebitamento;
  • assenza di precedente esdebitazione nel quinquennio precedente alla domanda;
  • mancata fruizione di altre due precedenti esdebitazioni.

Non viene più contemplata la possibile formazione di classi, fatta salva la facoltà di prevedere trattamenti differenziati per i creditori chirografari e viene, espressamente, consentita la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.

Argomento particolarmente rilevante è quello relativo ai debiti privilegiati. Il legislatore ammette il rimborso, alle date pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla abitazione principale del debitore se alla data della domanda questi abbia regolarmente adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizzi al pagamento del debito scaduto.

Il Piano e la procedura

La nomina di una figura attestatoria (l’Organismo di composizione) diviene totalmente facoltativa, potendo il debitore presentare autonoma domanda corredata da tutti gli elementi necessari senza passare per la valutazione di un soggetto incaricato.

Nella relazione, l’Organismo di composizione non deve più pronunziarsi sulla probabile convenienza del piano rispetto ad una alternativa liquidatoria, ma deve indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il prestito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Una valutazione che stravolge completamente l’analisi della condizione del debitore. Il creditore che abbia omesso questa valutazione, o abbia aggravato o determinato l’indebitamento del consumatore, non potrà opporsi in sede di omologa o presentare reclamo, non potrà inoltre far valere cause di inammissibilità non derivanti da comportamenti dolosi del debitore. Un passaggio fondamentale questo che in passato era totalmente trascurato.

Nel caso in cui l’indebitamento investa un nucleo familiare è prevista una disciplina espressa che consente adesso:

  • la presentazione di un unico piano;
  • la perdurante distinzione tra masse attive e passive dei singoli debitori;
  • il coordinamento delle procedure in caso di ricorsi distinti ad opera del giudice adito per primo;
  • la ripartizione del compenso dovuto all’Organismo di composizione fra i singoli membri familiari in misura proporzionale ai rispettivi debiti.

È espressamente esclusa la necessità di assistenza tecnica di un difensore, potendo il debitore, ancora una volta, proporre in via totalmente autonoma la procedura e presentarsi in giudizio.

La sospensione delle procedure esecutive e cautelari e di quelle conservative del patrimonio del debitore non opererà più d’ufficio, ma solo su istanza del debitore. Si tratta di una considerevole condizione di cui tenere conto. 

Inoltre, il decreto di apertura della procedura non prevede più la fissazione di alcuna udienza per l’omologa e nei venti giorni successivi alla comunicazione di apertura della procedura ai creditori questi devono trasmettere all’Organismo di composizione – se nominato – eventuali osservazioni o proposte di modifica del piano.

Infine, ed è questa una condizione particolarmente interessante, l’omologa è decisa con sentenza e, in caso di rigetto, sarà possibile chiedere contestualmente l’apertura di una procedura di liquidazione controllata su istanza del debitore, dei creditori o del Pubblico Ministero per frode accertata.

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