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Lettere d’intento

L’esportatore abituale che invia la lettera d’intento al proprio fornitore per effettuare acquisti detassati fino a un certo ammontare indica un valore presunto, e non un dato puntuale.
La nuova dichiarazione d’intento va utilizzata per gli acquisti effettuati dopo il 28 febbraio.
Restano valide le dichiarazioni presentate sul vecchio modello per le quali la detassazione è stata richiesta per una sola operazione o fino a concorrenza di un importo, per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017, non dovendosi procedere, in tali casi, alla presentazione di un’ulteriore dichiarazione d’intento con il nuovo modello.
Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo anno, intenda acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare entro cui intende continuare a utilizzare il plafond Iva. L’agenzia delle Entrate, dapprima, conferma che questo importo corrisponde all’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare il plafond. In seconda battuta, afferma che nel campo 2 del modello (nel quale, in sostanza, si indica l’ammontare “spendibile” su più operazioni) il dato corrisponde a «un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di quel determinato fornitore o all’importazione».
Ciò che pare doversi desumere, tuttavia, è semplicemente il fatto che l’importo segnalato non costituisce un dato puntuale, bensì un dato “indicativo”, oltre il quale le operazioni devono essere assoggettate a Iva da parte del fornitore, salva la possibile “integrazione” mediante rilascio di una nuova lettera d’intento.
Pare poi opportuno rilevare che, nonostante la finalità chiarificatrice dell’intervento, la particolare formulazione del medesimo potrebbe indurre a erronee considerazioni. In particolare, non pare pertinente il riferimento alle complicazioni di calcolo derivanti dall’utilizzo del plafond mobile (di cui l’interrogante non fa menzione): l’indicazione del valore entro cui acquistare senza Iva non dipende, infatti, dalla metodologia di calcolo del plafond adottata. Inoltre, pare superfluo, se non quasi fuorviante, il riferimento alla «quota parte del proprio plafond». In effetti, non dovrebbe intendersi, salvo diverso (ma inequivoco) orientamento, che il plafond disponibile debba essere (perfettamente) “spalmato” sulle dichiarazioni d’intento, con evidenti limitazioni e ulteriori complicazioni nell’utilizzo dello stesso, bensì che sulla singola lettera d’intento si può indicare solo un valore entro il totale disponibile.

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