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Licenziamento, comunicazione obbligatoria per l'offerta di conciliazione

Una volta che si è proceduto al licenziamento di un lavoratore rientrante nella disciplina del contratto a tutele crescenti, la normativa prevede la possibilità, facoltativa e unilaterale, che il datore proponga una conciliazione entro sessanta giorni, con la quale viene offerta una somma determinata ex lege, per evitare l’impugnazione del licenziamento stesso.
Entro 65 giorni dalla data di licenziamento, il datore di lavoro, o i professionisti che lo assistono, deve procedere ad un ulteriore nuovo adempimento burocratico, l’invio telematico del modello “Unilav-conciliazione”.

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