Limiti assunzione dalla mobilità

Non spettano i benefici contributivi di cui all art. 8, comma 4bis, della legge n. 223/1991 (lavoratori iscritti alle liste di mobilità) in favore dell’impresa che assume senza esservi costretta lavoratori posti in mobilità, quando tra l’impresa che assume e quella di provenienza dei lavoratori vi siano assetti proprietari coincidenti, dovendosi intendere tale espressione come riferita a tutte le ipotesi in cui sia ravvisabile la presenza di un unico nucleo proprietario alla base della complessiva operazione di licenziamento dei dipendenti, iscrizione nelle liste di mobilità e riassunzione da parte di altra azienda.

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Tiziano Beneggi

Agosto 27, 2015

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