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Liquidazione dell’Iva periodica, approvato il nuovo modello

Modificato il modello di comunicazione della liquidazione Iva periodica: le Entrate hanno approvato un nuovo modello per la trasmissione dei dati e aggiornato le relative istruzioni e specifiche tecniche.
Il nuovo modello va utilizzo a partire dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2018, in scadenza il 31 maggio.
Come precisato sul sito dell’Agenzia, il “vecchio” modello, approvato con provvedimento del 27 marzo 2017, potrà essere utilizzato fino al 30 aprile 2018 per correggere, se necessario, i dati del 2017.
Le novità sono essenzialmente due.
In primo luogo, viene introdotta, nel rigo VP1, la casella “Operazioni straordinarie”, che va barrata nel caso di trasferimento del credito Iva alla società avente causa dalla società dante causa.
La compilazione della casella, inoltre, interessa i contribuenti che adottano la liquidazione Iva di gruppo nel caso in cui questa si interrompa in corso d’anno e la società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate.
Una seconda novità riguarda l’introduzione della casella “Metodo” nel rigo VP13, che va compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto Iva (“1” se storico, “2” se previsionale; “3” se analitico; “4” metodi speciali).
Le istruzioni vengono poi integrate con alcuni chiarimenti già forniti in precedenza. In particolare, si ribadisce che non devono trasmettere la comunicazione i contribuenti che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva, a meno che non occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Viene richiamato quanto previsto nella risoluzione 104/17 con riferimento ad eventuali omissioni o errori; in caso di correzione prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva va trasmessa una nuova comunicazione, mentre successivamente la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (quadro VH).
Infine, una precisazione utile per gli agricoltori: il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’articolo 34 a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 relativo all’Iva detratta; confermando quindi che il recupero avviene in corso d’anno.

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