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Lotteria fiscale, nuove tecnologie

Dal primo gennaio l’obbligo dello scontrino elettronico, con annessa lotteria degli scontrini, scatta per tutti (eccetto che per le solite attività che sono esentate). E questo vale anche per chi vende fuori da un esercizio commerciale: ambulanti, in strada e al mercato, venditori porta a porta, idraulici, caldaisti e altri che operano a domicilio. 

Ecco quindi che la sfida ora, per tutti questi, sarà dotarsi delle giuste tecnologie e dei processi corretti per assolvere anche in mobilità all’obbligo. Così com’è successo per la fattura elettronica, l’innovazione degli scontrini ha l’effetto di incentivare l’arrivo di nuove soluzioni tecnologiche. 

Ricordiamo che scontrino elettronico significa che uno strumento comunica per via telematica i dati dei corrispettivi in un file xml all’Agenzia delle Entrate. Chi emette lo scontrino fornisce un documento commerciale al cliente. Il documento può essere stampato oppure, se il cliente è d’accordo, mandato per posta. 

Il documento commerciale può essere fornito quindi «su un idoneo supporto cartaceo, con dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo» oppure «in forma elettronica, previo accordo con il destinatario, in grado di garantire l’autenticità e l’integrità», stabilisce la legge. Se il documento comprende il codice fiscale del cliente, vale per la lotteria degli scontrini (e può anche servire al monitoraggio dei consumi ai fini del controllo dell’evasione). «In questo caso, il documento assume valore fiscale. Il registratore oltre ad inviare normalmente i dati della chiusura giornaliera, memorizza e trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nei documenti commerciali».

Nella pratica, per prima cosa serve un Pos portatile (anche del tipo “mobile”, cioè che funziona collegandosi allo smartphone: sono quelli più economici) per accettare il pagamento elettronico e quindi dare diritto alla lotteria degli scontrini. Fin qui la parte facile. Il difficile è fare lo scontrino elettronico in mobilità. «La soluzione più pulita e semplice è dotarsi di un registratore di cassa telematico portatile, grande quanto una stampante di scontrino o una calcolatrice». Si usa come una cassa.

Cominciano a vedersi strumenti all-in-one, che includono lettore Pos e cassa telematica, abbinati a una stampante mini per il documento commerciale. 

In ogni caso, lo scontrino va fatto al momento della consegna o spedizione dei beni, in caso di pagamento totale o parziale (basta che si verifichi uno dei due eventi). Nel caso di servizi, non appena viene ultimata la prestazione o dopo il pagamento (totale o parziale). «L’idraulico o il caldaista non può emettere lo scontrino solo quando è tornato in negozio: deve farlo subito».

E chi non vuole investire in un registratore di cassa telematico portatile? La situazione si complica. È possibile usare una web app fornita sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma è parere di molti che non abbia ancora raggiunto una sufficiente usabilità (soprattutto in mobilità). Al momento non è la soluzione ottimale. È possibile che l’Agenzia fornisca qualche evoluzione tecnologica in futuro; ma non bisogna aspettarsi grosse novità, perché l’Agenzia dovrà stare attenta a non cannibalizzare l’offerta delle aziende (analogamente a quanto successo con la fatturazione elettronica). 

La terza via è fare fattura elettronica (B2C): anche questa vale per la lotteria degli scontrini. L’importante è che come al solito la fattura sia mandata telematicamente all’Agenzia. Ricordiamo che la fattura può essere utilizzata anche nel B2C. In realtà la fattura è la norma mentre la certificazione tramite corrispettivi è l’agevolazione amministrativa, che peraltro non vale per i professionisti che quindi sono tenuti al rilascio di fattura sempre anche nei confronti del privato.

Un caso diverso è quello della tentata vendita con i privati, caso frequente, ad esempio, nel settore del caffè, e quello delle vendite porta a porta. In questi casi, spiega Tumietto, «è possibile emettere lo scontrino anche dopo, mentre bisogna fare subito il documento commerciale: stampato con un comune dispositivo mobile valevole come “punto cassa” oppure mandato via mail». Comunque è richiesto uno sforzo tecnologico anche in questi casi: «Ci deve essere un’integrazione dei sistemi It della tentata vendita con il server della casa madre, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche redatte dall’Agenzia delle Entrate. Il server si interfaccia con il sistema di tentata vendita e trasmette all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi emessi dagli venditori verso i soggetti privati».

La partecipazione alla lotteria degli scontrini è riservata ai consumatori finali i quali, al momento dell’acquisto, devono comunicare il proprio codice fiscale all’esercente. 

Altra condizione richiesta consiste nella trasmissione telematica, da parte del commerciante, dei dati della singola cessione o prestazione. La sanzione amministrativa da 100 a 500 euro va a colpire eventuali comportamenti illegittimi degli esercenti quando gli stessi, al momento dell’acquisto, rifiutino di inserire nello scontrino elettronico il codice fiscale del contribuente oppure non trasmettano all’agenzia delle Entrate, entro il termine massimo di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, i dati della singola cessione o prestazione. Per rendere ancora più stringente ed obbligato il comportamento degli esercenti, è stato inoltre disposta la non applicabilità dell’articolo 12 del Dlgs 472/97 il quale riconosce uno sconto sulla sanzione amministrativa irrogabile nel caso di concorso e continuazione di violazioni di norme tributarie, consentendo l’applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Ciò significa che l’esercente verrà sanzionato, senza riduzioni, per tante volte quante sono i comportamenti illegittimi realizzati anche se compiuti in tempi diversi. 

Per i primi sei mesi di operatività della lotteria degli scontrini, il cui avvio è ad oggi stabilito dal 1° gennaio 2020, le sanzioni per la mancata acquisizione del codice fiscale o della trasmissione dei corrispettivi telematici non troveranno applicazione nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione avvalendosi ancora di misuratori fiscali, non in grado di per sé di trasmettere i dati, o mediante il rilascio ricevute fiscali. Infatti sino al 30 giugno 2020, gli esercenti potranno continuare a documentare le vendite rilasciando scontrino o ricevuta fiscale comunicando successivamente il dato entro la fine del mese successivo utilizzando i canali resi disponibili dalle Entrate.  Ciò significa però che i contribuenti saranno portati ad acquistare presso esercizi commerciali che si sono già dotati di registratori telematici.

La lotteria degli scontrini è riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. I premi della lotteria non concorrono a formare il reddito del vincitore nel periodo di imposta di riferimento, né le somme percepite sono assoggettate a alcun prelievo erariale. Si tratta di un incentivo molto rilevante se solo si considera che per alcuni giochi è invece stabilito un prelievo, sulla parte della vincita oltre 500 euro, fissato nella misura del 12% per le lotterie nazionali a estrazione istantanea, Enalotto e Superstar e dell’8% per il lotto. In caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, il consumatore partecipa anche all’estrazione di premi speciali aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. A breve dovrebbe essere emanato il provvedimento direttoriale con cui saranno dettate le modalità tecniche per le operazioni di estrazione e individuati entità e numero dei premi.

Per garantire la privacy, le Entrate hanno individuato lo strumento del “codice lotteria” il quale non è altro che uno pseudonimo del codice fiscale, rilasciato dietro richiesta degli interessati dall’agenzia delle Dogane e Monopoli. Si tratta di un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul «portale della lotteria». Per partecipare all’estrazione, al momento dell’acquisto il consumatore dovrà comunicare il proprio codice lotteria al commerciante: in questo modo viene anche espressa la volontà di partecipare al concorso. Il registratore o il server telematico elaboreranno poi, durante la giornata e alla chiusura giornaliera, i dati delle vendite contenuti nella memoria di riepilogo, generando un file xml contenente la denominazione dell’esercente ovvero del prestatore, il numero progressivo, la data e l’ora del documento trasmesso, l’identificazione del punto cassa, l’importo del corrispettivo con il dettaglio di quanto pagato in contanti e quanto con strumenti elettronici ovvero l’importo non pagato e, infine, il codice lotteria del cliente. Andranno comunicate anche le operazioni di reso e annullo relative a documenti commerciali precedentemente trasmessi. 

In attesa del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con quello delle Entrate, già sottoposto il 30 ottobre 2019 al vaglio del garante Privacy, con cui saranno definite le modalità tecniche per le operazioni di estrazione, entità e numero di premi, entro il 31 dicembre 2019 dovranno comunque essere realizzati, sugli RT, sui server RT e sulla procedura web dell’Agenzia, tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l’acquisizione del codice lotteria.


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