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Lotteria fiscale, un credito d’imposta sui pagamenti elettronici

Posticipato al 1° luglio 2020 l’avvio della lotteria degli scontrini; utilizzo del codice lotteria in luogo del codice fiscale per partecipare all’estrazione; segnalazione, e non più sanzione diretta, dell’esercente che rifiuta di acquisire il codice lotteria. 

Oltre alla riscrittura in sede di conversione di queste misure contenute all’articolo 20 del Dl 124/2019, in materia di corrispettivi telematici si segnalano anche la possibilità di utilizzare sistemi di incasso evoluti che permetteranno, con forme di pagamento elettronico, di assolvere all’obbligo della memorizzazione e trasmissione. Infine, un credito di imposta per le commissioni addebitate agli esercenti per l’utilizzo dal 1° luglio 2020 di strumenti di pagamento elettronici.

In sede di conversione, oltre alla partenza dal 1° luglio 2020 della lotteria degli scontrini, è stata eliminata la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutassero il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione. Oltre a prevedere la sostituzione del codice fiscale con il codice lotteria, il quale andrà generato sull’apposito portale web della lotteria, le sanzioni sono state sostituite da un sistema di segnalazioni: il consumatore può infatti segnalare nella sezione dedicata del portale lotteria la circostanza che l’esercente al momento dell’acquisto abbia rifiutato di acquisire il codice lotteria. Queste segnalazioni verranno utilizzate dalle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Inoltre, in ragione della abrogazione delle sanzioni, è stata esclusa la moratoria sanzionatoria in precedenza riconosciuta per i primi sei mesi di applicazione della lotteria. 

I soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o assimilate, non tenuti ad emettere fattura se non a richiesta del cliente, potranno assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anche mediante sistemi di incasso evoluti, che prevedano forme di pagamento elettronico e consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Per questo si parla di scontrino unico. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia verranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche e i termini per la trasmissione.

Dal 1° luglio 2020, infine, per i costi sostenuti per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, viene riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in misura pari al 30% delle commissioni addebitate: unica condizione per beneficiarne è l’avere dichiarato ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente in misura non superiore a 400mila euro.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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