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Manovra correttiva 2017

Partiranno da subito le strette sull’Ace, sulla detrazione dell’Iva e sulle compensazioni dei crediti fiscali in F24, contenute nel decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 di ieri, 24 aprile. Questo mentre l’estensione dello split payment partirà dal 1° luglio 2017, l’aumento da 20.000 euro a 50.000 euro del valore delle controversie ai fini della mediazione partirà dagli atti notificati dal 1° gennaio 2018 e il regime della cedolare secca potrà essere applicato anche contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017. Infine, si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per la chiusura delle liti fiscali.
Detrazioni Iva – Il diritto alla detrazione dell’Iva potrà essere esercitato, non più fino all’invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio del modello relativo «all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto». In generale, l’Iva «relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate» ai fini Iva, quindi, con la consegna o spedizione dei beni (o il loro pagamento anticipato) o con il pagamento del corrispettivo del servizio ovvero, in entrambi i casi, con la fattura anticipata. Quindi, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, l’Iva delle fatture datate 2015 e 2016 poteva essere detratta solo fino a domenica. Per le prestazioni di servizi, per le quali l’esigibilità e il diritto alla detrazione scatta solo col pagamento (o la fatturazione anticipata), non vi sono problemi per quelle ultimate al 31 dicembre 2016, registrate tra le fatture da ricevere, ma non ancora pagate e non ancora fatturate. In questi casi, infatti, solo al momento del pagamento (o della fattura anticipata) scatterà il diritto alla detrazione, che potrà essere esercitato entro il 30 aprile dell’anno successivo. La detrazione Iva poteva essere effettuata entro domenica, anche per le fatture differite ricevute per le cessioni di beni di dicembre 2016 ovvero per i servizi pagati a dicembre 2016, per i quali l’esigibilità della relativa Iva rimane a dicembre 2016, non solo ai fini dell’obbligo di inserimento del relativo debito nella liquidazione Iva di dicembre 2016 da parte del cedente, ma anche ai fini della detrazione da parte del cessionario. In questi casi, chi ha ricevuto nel 2017 la fattura differita, registrando il costo come fatture da ricevere al 31 dicembre 2016, poteva detrarre la relativa Iva solo entro domenica.
Compensazioni – I contribuenti che intendono compensare i crediti fiscali (Iva e diversi da Iva) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, non più per importi superiori a 15.000 euro annui, ma superiori a 5.000 euro annui. Continua a non essere previsto alcun visto per i crediti Iva trimestrali. Considerando che il modello annuale Iva 2017, relativo al 2016, è già stato inviato lo scorso 28 febbraio 2017, si ritiene che per i crediti Iva annuali la riduzione del limite da 15.000 euro a 5.000 euro per le compensazioni orizzontali, senza visto di conformità, si applicherà a partire dall’Iva relativa al 2017 (modello Iva 2018). Altro discorso, invece, per i crediti diversi dall’Iva, per i quali le compensazioni sono possibili anche prima dell’invio dei modelli, anche per importi superiori ai limiti previsti per il visto (15.000 euro fino a ieri e a 5.000 da oggi), a patto che il visto venga apposto nei modelli che saranno inviati (regola che non è stata modificata).
Ace – Dal 2017 in poi, gli aumenti del patrimonio netto rilevanti ai fini Ace saranno considerati, non più dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ma solo dal “quinto esercizio precedente” fino all’anno del calcolo. Per persone fisiche, snc e sas in contabilità ordinaria l’attenuazione della stretta prevista dal 2016 dalla legge di Stabilità si applicherà pienamente solo per il 2016, mentre dal 2017 al 2019 è destinata a ridursi, fino ad azzerarsi. In pratica, solo per il 2016, potrà rilevare, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010. Dal 2017 al 2019, invece, rileverà «anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015» e quello «al 31 dicembre del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale» viene effettuato il calcolo dell’Ace.
Chiusura liti – Rientrano nella nuova definizione agevolata unicamente le controversie tributarie che hanno come controparte l’agenzia delle Entrate. Restano quindi escluse non solo le liti non tributarie e quelle contro gli enti locali, ma anche le impugnazioni promosse avverso l’agente della riscossione. Sotto il profilo temporale, occorre che vi sia stata la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 dicembre 2016. Non basta dunque l’invio del ricorso, ma è necessario che, entro la suddetta data, vi sia stato anche il deposito dello stesso in Commissione tributaria provinciale. Non possono beneficiare dell’abbattimento di legge le controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, sia intervenuta una pronuncia definitiva.  A stretto rigore, dovrebbero pertanto essere ammesse, tra le altre, le liti già discusse in Cassazione, per le quali la sentenza non sia stata ancora depositata. Se così fosse, vi potrebbe essere interesse del contribuente ad anticipare i tempi di presentazione della domanda, per prevenire la pubblicazione della sentenza di legittimità. Sono inoltre esclusi tutti i procedimenti che abbiano a oggetto dazi, accise, Iva all’importazione e il recupero di aiuti di Stato alle imprese. L’importo dovuto ai fini della definizione comprende l’intero ammontare dei tributi accertati che sia stato oggetto di impugnazione nonché gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, conteggiati fino al sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo. Per accedere alla definizione, occorre presentare una apposita domanda, entro il 30 settembre prossimo, e versare l’intero importo dovuto o la prima rata, pari al 40% del totale, entro il medesimo termine. Il versamento totale deve avvenire in un massimo di tre rate, scadenti a settembre e novembre 2017 e a giugno 2018.
Esecuzioni – La norma consente l’espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione a condizione che non si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito a uso abitativo e nel quale risulti la residenza anagrafica del debitore. Fanno eccezione gli immobili con caratteristiche di lusso per i quali l’espropriazione è consentita a prescindere dal fatto che siano abitazione principale del contribuente. In tutte le altre ipotesi, l’espropriazione è possibile solo per crediti erariali superiori a 120mila euro e può essere avviata se è stata iscritta ipoteca e sono trascorsi almeno sei mesi senza che il debitore abbia pagato le somme dovute.
Riscossione e mediazione – La manovra interviene estendendo anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono accordi di mediazione l’applicabilità della limitazione della responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo, escludendo la colpa grave. La manovra porta altresì la soglia dell’attivazione della mediazione da 20mila a 50mila euro. Queste novità si applicheranno agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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