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Medici intramoenia, niente regime forfettario dal 2019

Le prestazioni mediche intramoenia ospedaliera hanno natura di reddito di lavoro dipendente e quindi non rilevano ai fini del regime forfettario. 

La nuova causa ostativa al regime forfettario relativa ai rapporti con il proprio datore di lavoro non può avere effetti retroattivi; anzi, dal 2019 è più facile rientrarvi. 


I compensi percepiti dai medici del Servizio sanitario nazionale in relazione all’attività intramoenia (quindi nella sede del servizio medesimo) costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e quindi non possono rientrare nel regime forfettario. Infatti, le prestazioni professionali svolte dai medici all’interno della struttura ospedaliera oltre l’impegno di servizio vengono fatturate dall’ente ospedaliero e vengono liquidate nella busta paga del medico dopo aver trattenuto una quota per le spese di struttura. Quindi, il medico non fattura nulla al paziente che ha chiesto la visita medica. Anche ai fini dell’Irap, l’articolo 2 del Dlgs n. 446/1997 dispone che per i medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento delle attività all’interno delle predette strutture non sussista l’autonoma organizzazione e quindi l’imposta regionale non sia dovuta.


La nuova norma prevede che il contribuente non possa accedere al regime forfettario se, in aggiunta al rapporto subordinato, questo operi con partita Iva prevalentemente con il proprio datore di lavoro o con chi lo è stato nei due periodi di imposta precedenti o con soggetti ad esso riconducibili. Quindi, i medici ospedalieri se sono autorizzati ad operare anche privatamente possono applicare il regime forfettario qualora i compensi percepiti nel 2018 per le attività professionali siano risultati non superiori 65mila euro, fatturando le prestazioni ai clienti privati. Invece, non possono essere forfettari se fatturano direttamente all’ente ospedaliero da cui dipendono o presso il quale erano dipendenti nei due periodi di imposta precedenti, a meno che il fatturato con l’ente non risulti inferiore a quello fatto con altri clienti.

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