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Memorizzazione elettronica e invio dei corrispettivi, operazioni esonerate

Il Decreto elenca le operazioni che, in fase di prima applicazione (e, pertanto, solo temporaneamente) sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, si tratta delle seguenti attività: 

  • operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi; 
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito, per le quali i biglietti assolvono la funzione di certificazione fiscale; 
  • fino al 31.12.2019, operazioni collegate e connesse alle due sopra elencate e alle operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972, effettuate in via marginale (vale a dire i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018) rispetto alle due sopra elencate o a quelle soggette agli obblighi di fatturazione; 
  • operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

Le suddette operazioni continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi. Inoltre, per le operazioni collegate e connesse e per quelle effettuate su navi, aerei o treni resta fermo l’obbligo di documentazione mediante rilascio di ricevuta o scontrino fiscali.

I contribuenti che effettuano le suddette operazioni possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e inviare i corrispettivi. 

Per le cessioni di benzina o gasolio da utilizzare come carburanti per motori e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2, co. 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano


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