Il Decreto elenca le operazioni che, in fase di prima applicazione (e, pertanto, solo temporaneamente) sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In particolare, si tratta delle seguenti attività:
Le suddette operazioni continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi. Inoltre, per le operazioni collegate e connesse e per quelle effettuate su navi, aerei o treni resta fermo l’obbligo di documentazione mediante rilascio di ricevuta o scontrino fiscali.
I contribuenti che effettuano le suddette operazioni possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e inviare i corrispettivi.
Per le cessioni di benzina o gasolio da utilizzare come carburanti per motori e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2, co. 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015.
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