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Mifid 2, cosa cambia per i risparmiatori

Dal 3 gennaio è diventata operativa la direttiva Mifid 2 (Markets in financial instruments directive) che regola gli strumenti finanziari e definisce i requisiti necessari alle imprese di investimento per operare nei mercati.
Obiettivo della direttiva è aumentare la trasparenza delle negoziazioni e tutelare gli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari e un rafforzamento dei poteri di controllo delle autorità di vigilanza del settore.
La direttiva allarga gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento: le informazioni di tutte le voci di costo, ad esempio, devono essere presentate in forma aggregata per permettere una comprensione del costo complessivo dell’operazione e il suo impatto sul rendimento atteso. L’impatto delle commissioni (quella di ingresso ad esempio o quella di gestione) sul rendimento totale del prodotto infatti è una variabile a volte fondamentale nella scelta del risparmiatore. Con la precedente normativa molti di questi costi erano “nascosti” tra le centinaia di pagine dei prospetti.
Ci sono poi misure che puntano a ridurre il rischio che eventuali prodotti non siano adeguati al cliente finale. Mentre precedentemente all’entrata in vigore della direttiva, le banche o le società finanziarie erano tenute ad acquisire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente, da domani dovranno definire quali strumenti finanziari saranno adeguati al cliente. Novità anche per il ruolo del consulente che propone l’investimento: dovrà essere adeguatamente formato e dovrà sempre qualificarsi come “indipendente” o “non indipendente” specificando la gamma dei prodotti sui quali presta consulenza.
Nella circostanza in cui invece gli intermediari effettuino una consulenza agli investimenti dovranno previamente condividere con il cliente le motivazioni che lo hanno portato a considerare che l’operazione consigliata possa realmente corrispondere alle sue aspettative.
Interessante anche il completamento disciplina dell’istituto della segnalazione delle violazioni con la finalità di attuare una disciplina unitaria e organica anche nell’ambito del sistema finanziario italiano con l’introduzione norme di carattere generale, che introducono il whistleblowing interno e quello esterno.
Infine è disciplinata la possibilità di banche di Paesi terzi di operare anche senza succursale.

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