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Milleproroghe 2020, tutte le novità per imprese e professionisti

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 la legge n. 8/2020 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019):

  • Viene estesa la possibilità di optare per la cedolare secca al 10% per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato per i comuni colpiti da calamità naturale. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
  • La cedolare secca al 10% trova applicazione anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, in cui sia stata individuata una zona rossa tramite ordinanza sindacale.
  • Viene posticipata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo canone unico comunale introdotto dalla legge di Bilancio 2020 che sostituisce l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
  • Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, si dispone che, con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020, il pagamento del bollo può essere effettuato entro il 31 luglio 2020, senza multe o pagamento di interessi.
  • Viene fissato al 30 aprile 2020 il termine per la definizione delle modalità per l’acquisizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei dati del locatario.
  • E’ confermata la proroga per tutto il 2020 del bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). Il bonus spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
  • A seguito delle modifiche, l’incentivo per l’acquisto di veicoli categoria M1 a basse emissioni di CO2 (di prezzo non superiore a 50.000 euro nuove auto) è riconosciuto – oltre che in caso di rottamazione di vetture Euro 1, 2, 3, e 4 – anche con la rottamazione di vetture Euro 0. Si abbassa anche la soglia delle emissioni per ottenere l’ecobonus, che passa da 70 a 60 g/km.
  • Confermata l’estensione agli acquisti effettuati nel 2020 dello sconto del 30%, già riconosciuto per l’anno 2019, per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi.
  • Si dispone proroga, per il solo anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, del termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni, previste dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, ubicate in comuni fino a 20.000 abitanti. Per gli anni successivi al 2020, il termine per la presentazione delle domande rimane fissato al 28 febbraio.
  • Prevista l’estensione delle garanzie e le coperture assicurative rilasciate dalla SACE a favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.
  • È rinviata a decorre dall’annualità di contributo 2021 (invece che dall’annualità di contributo 2020) la riduzione progressiva dei contributi erogabili (fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2024) a imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici, enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto ed imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.
  • Confermati anche per il 2020 gli incentivi previsti dalla legge di Bilancio 2019 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.
  • Viene previsto il differimento, dal mese di competenza gennaio 2020 al mese di competenza aprile 2020, dell’obbligo per gli imprenditori agricoli che occupano operai di trasmettere le denunce all’INPS, mensilmente, attraverso il sistema Uniemens.
  • Si dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni gravose, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.
  • Si prevede la possibilità di prorogare per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019.
  • Confermata l’entrata in vigore dal 16 febbraio 2020 dell’RC auto familiare. In sede di conversione è stato precisato che se il conducente beneficiario della nuova RCA familiare viene coinvolto in un incidente con colpa e indennizzo di almeno 5.000 euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a 5 unità rispetto ai criteri indicati dall’Ivass.
  • Viene stabilito che i consumatori di energia elettrica possono diventare autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e possono anche realizzare comunità energetiche rinnovabili. I soggetti che partecipano alle comunità energetiche devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Per condividere l’energia prodotta, possono utilizzare le reti di distribuzione.
  • Con la legge di conversione arrivano nuove regole per i monopattini. In particolare, viene stabilito che i monopattini elettrici potranno essere guidati solo dai 14 anni e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile (esclusivamente al suo interno). I minorenni dovranno indossare il casco. Obbligatorio il giubbotto o le bretelle retroriflettenti dopo il tramonto.
  • Sono disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating.
  • Prevista la proroga di 6 mesi, a ottobre 2020, delle norme sulla class action.

 


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

 

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