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Mini-Ires 2.0, premio per gli utili accantonati a riserve disponibili

Il decreto crescita consente la riduzione progressiva dell’aliquota (sino al 20% nel caso dell’Ires) sugli utili accantonati a riserve disponibili, senza porre alcuna ulteriore condizione di reinvestimento degli stessi utili in beni strumentali o in nuove assunzioni.


Con la “mini-Ires 2.0” si conferma la struttura di base dell’agevolazione originaria, ma se ne semplifica considerevolmente il funzionamento, limitando l’incentivo al solo “accumulo” di utili mediante il ricorso a un meccanismo di natura forfetaria. 

Se per un verso viene confermato che il reddito imponibile “dichiarato” (non derivante da accertamento) può beneficiare dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, per un altro verso, nella nuova versione si stabilisce che il beneficio non debba spettare più nel limite degli investimenti effettuati bensì soltanto nel limite costituito dall’incremento di patrimonio netto, ciò anche per tener conto di quelle eventuali operazioni coi soci (apporti e distribuzioni) che non erano compiutamente disciplinate nella versione originaria dell’incentivo.

A fronte di tali semplificazioni, la mini-Ires 2.0 prevede tuttavia una restrizione del beneficio: la riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi passa difatti da 9 a 4 punti percentuali. 

Viene peraltro previsto che tale riduzione entrerà a regime solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 per i soggetti “solari”) con un periodo transitorio che prevede riduzioni di aliquota in misura crescente (1,5% per il 2019, 2,5% per il 2020 e 3,5% per il 2021).


Nel nuovo assetto rimane fermo che per i soggetti solari i primi utili d’esercizio rilevanti ai fini della mini-Ires 2.0 saranno quelli dell’esercizio 2018, i quali, se accantonati nel 2019 in una riserva diversa da quelle indisponibili, renderanno agevolabile – per pari importo – il reddito del 2019 da dichiarare nella dichiarazione del 2020. Come nella versione originaria, nella mini-Ires 2.0 è mantenuta la caratteristica di opzionalità. 


Sono confermate altresì le disposizioni di coordinamento per consentirne la fruizione anche a soggetti Irpef e a quelli che aderiscono ai regimi del consolidato nazionale, mondiale o della trasparenza fiscale, nonché la previsione volta a regolare il riporto in avanti delle eccedenze. A tal ultimo riguardo, data l’eliminazione del limite degli investimenti, il meccanismo opererà con esclusivo riferimento alle eccedenze di utile che potrebbero scaturire dalla non perfetta combinazione in un periodo d’imposta dell’utile accantonato e del reddito imponibile dichiarato.


La nuova versione dell’agevolazione continua, peraltro, a essere cumulabile con altre discipline agevolative, quali l’iperammortamento e il reintrodotto super-ammortamento, fatta eccezione per quelle che prevedono una determinazione forfetaria del reddito imponibile e per quella riconosciuta agli enti non profit e consistente nella riduzione dell’aliquota Ires al 12% ex articolo 6 del Dpr 601/73.

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Superammortamento, spese fino a 2,5 milioni

Torna il superammortamento del 30% per acquisti di beni strumentali nuovi effettuati da imprese e professionisti dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2019, ma con un tetto di spesa pari a 2,5 milioni. 

Il nuovo superammortamento previsto dal decreto crescita riproduce le regole dell’ultima versione della norma (scaduta il 31 dicembre scorso, ma prolungata fino al 30 giugno prossimo per ordini e acconti entro il 2018). Potranno usufruire del bonus gli investimenti effettuati da imprese e professionisti nel periodo tra il 1° aprile 2019 e il 31 dicembre prossimo. 

In presenza di ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il 31 dicembre, l’effettuazione dell’investimento può arrivare sino a giugno 2020.


Non rientrano nella nuova agevolazione (oltre agli immobili e ai beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) i veicoli indicati nel comma 1 dell’articolo 164 del Tuir e dunque ogni tipo di autovettura (a prescindere dall’utilizzo), aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, moto e ciclomotori. Sono invece agevolabili gli autocarri e veicoli similari. 


I beni devono possedere, come in passato, i requisiti di novità e strumentalità. 

Per rientrare nel bonus la consegna o spedizione del bene deve essere successiva al 31 marzo, anche se gli ordini o i contratti sono stati conclusi entro tale data. Qualora la consegna entro marzo non sia stata accompagnata dal passaggio di proprietà (ad esempio, beni ceduti salvo prova o gradimento), rileverà invece il momento in cui si verifica l’effetto traslativo (se quest’ultimo evento scatta dal 1° aprile, l’investimento sarà superammortizzabile). In presenza di investimenti in appalto, rileva la data di ultimazione. Per gli appalti avviati prima del periodo agevolato, occorre comunque verificare che non vi siano, entro il 31 marzo 2019, stati di avanzamento contrattualizzati con liquidazione di corrispettivi a titolo definitivo, nel qual caso la parte di costo ante 1° aprile dovrà essere esclusa. 


L’agevolazione, che come in passato si sostanzia in una deduzione extracontabile pari al 30% del costo ragguagliata al piano di ammortamento fiscale, non spetta per importi di investimento complessivi superiori a 2,5 milioni. 

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