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Mini-voluntary, frontalieri e iscritti all’Aire

L’articolo 5-septies del Dl 148/2017 limita il perimetro di applicazione alla sola sanatoria di redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti all’estero da soggetti, che nelle annualità oggetto della procedura, erano iscritti Aire o frontalieri, restando esclusi i cittadini stranieri residenti in Italia o i cittadini italiani che hanno lavorato per organizzazioni internazionali o per Stati esteri se detengono ancora attività oltreconfine.
Dal lato oggettivo la procedura è stata concepita per la sola sanatoria di reddito da lavoro dipendente e autonomo prodotto esclusivamente all’estero.
Dal lato soggettivo tale norma trova applicazione per i soli cittadini iscritti Aire e per i frontalieri, ossia per coloro che risiedevano, al tempo delle violazioni fiscali, in zone di frontiera o in Paesi limitrofi.
Tuttavia, sebbene si ritenga non necessaria una copertura penale per i cittadini iscritti Aire e per coloro che, in ogni caso, hanno prodotto all’estero reddito da lavoro dipendente (sotto la soglia di rilevanza penale-tributaria), qualche perplessità in più si pone nel caso di lavoratori autonomi frontalieri. Ciò in quanto a differenza degli iscritti Aire, i primi sono a tutti gli effetti obbligati al pagamento d’imposta in Italia e non sono garantiti dalla ritenuta alla fonte del datore di lavoro. È logico che per coloro che hanno operato come frontalieri nella qualità di lavoratori autonomi si potrebbero riscontrare, nella prassi, dei casi in cui la mancanza di una copertura penale esporrebbe i professionisti al dovere di una scrupolosa valutazione, quantomeno, delle soglie di punibilità previste dai reati tributari più comuni di cui agli articoli 4 (infedele dichiarazione singola imposta evasa superiore a 150mila euro) , 5 (omessa dichiarazione singola imposta evasa a 50mila euro) e 10-bis (omesso pagamento ritenute) e 10-ter (omesso pagamento Iva superiore a 250mila euro).
Il professionista che assiste i contribuenti interessati potrebbe valutare la possibilità di un confronto con il ravvedimento operoso lungo che prevede per i reati in questione una causa di non punibilità in ragione del pagamento del debito tributario.
Infatti l’unica copertura penale astrattamente invocabile per la mini-voluntary potrebbe essere quella prevista dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 74/2000 che copre gli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater (ossia essenzialmente quelli per omessi versamenti) poiché la norma in questione fa genericamente riferimento a speciali procedure conciliative, come è appunto la sanatoria in corso.
La mini-voluntary infine non esclude comunque né modifica l’applicazione della normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007). Permangono in capo ai soggetti obbligati i doveri di identificazione, adeguata verifica, ed eventuale segnalazione di operazioni sospette. Obblighi che, è utile ricordare, vengono a formalizzarsi solamente quando i professionisti vengono incaricati dal cliente sulla scorta della definizione all’articolo 1, comma 2, lettera e), del Dlgs 231/2007.

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