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Modello Eas, invio tardivo entro il 31 ottobre

Appuntamento al 31 ottobre per l’invio del modello Eas in caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati da parte degli enti associativi non commerciali che si avvalgono di agevolazioni fiscali.
È ancora possibile regolarizzare con la remissione in bonis l’adempimento non eseguito tempestivamente, inviando il modello entro il termine fissato per la trasmissione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza “base” per l’Eas (60 giorni dalla costituzione dell’associazione e 31 marzo dell’anno successivo a quello di variazione della situazione dell’ente), versando la sanzione di 250 euro con F24 Elide e usando il codice tributo 8114.
Le agevolazioni fiscali non sono dunque precluse, purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziate attività accertative delle quali l’ente abbia avuto formale conoscenza. Devono inoltre permanere i requisiti qualificanti di ente non commerciale, venendo meno il regime di favore in caso di attività commerciale esclusiva o principale.
Se invece il modello è trasmesso oltre i termini ordinari senza la regolarizzazione, scaduta la remissione in bonis, l’associazione non perderà in via definitiva il regime di favore ma potrà applicarlo solo alle operazioni successive alla data di invio dell’Eas. In questo caso restano escluse tutte le operazioni compiute prima della trasmissione telematica, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta della comunicazione.
Di conseguenza, l’ente potrebbe perdere la qualifica «non commerciale» nei periodi d’imposta interessati, compreso quello in corso, qualora le attività attratte all’area di commercialità siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, con decadenza dal regime forfettario stabilito dalla legge 398/1991, ove utilizzato. Se l’ente è in possesso del solo codice fiscale, sarà obbligato ad aprire anche la partita Iva, valutandone l’effetto retroattivo.
L’amministrazione finanziaria non è intervenuta però su una delle questioni più controverse e penalizzanti ai fini della tassazione senza l’invio dell’Eas: quella di far rientrare tra le agevolazioni fiscali anche il mero incasso delle quote versate dall’associato per aderire all’ente e ai suoi scopi, pur senza controprestazioni. L’onere di invio dei dati, dunque, non è solo in capo agli enti associativi che si avvalgono della non imponibilità dei proventi o dei corrispettivi ai fini delle imposte sul reddito (articolo 148 del Tuir) e dell’Iva (articolo 4, comma 4, secondo periodo del Dpr 633/1972), per i quali è altresì obbligatorio il rispetto di clausole statutarie, ma anche a quelli che si limitano a riscuotere le quote associative o i contributi versati dagli associati o dai partecipanti a fronte di una semplice attività istituzionale (circolare dell’agenzia delle Entrate 12/E/2009).
Il modello Eas sarà invece escluso per gli enti del Terzo settore che si iscriveranno nel Registro unico(articolo 94, comma 4 del Dlgs 117/2017), per i quali sono inoltre disapplicate le agevolazioni fiscali del Tuir sulla decommercializzazione. Queste previsioni decorrono dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali agevolati, e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del nuovo Registro unico.
Nel periodo transitorio rimangono esclusi dall’invio del modello Eas le Onlus, anche se di diritto come gli enti di volontariato senza attività commerciali diverse da quelle marginali, le pro-loco nel regime della legge 398/1991 (circolare dell’agenzia delle Entrate 51/2009) e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni che non svolgono attività commerciali né effettuano “strutturalmente” operazioni commerciali anche se non imponibili o decommercializzate (circolare 45/E/2009).
Restano soggetti all’invio in forma ridotta gli enti ecclesiastici con ramo Onlus e le associazioni di promozione sociale che hanno fini assistenziali, riconosciute in base alla legge 287/1991.
 
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