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Neopapà, sette giorni anche in più tranche

I lavoratori che diventano papà nel 2020 hanno diritto a due giorni in più per la nascita o l’adozione dei figli, poiché la legge di Bilancio 2020 ha esteso ulteriormente le misure a sostegno del padre lavoratore. Infatti, per l’anno solare 2020, l’articolo 1, comma 342, della legge 160/2019 ha aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

In pratica, ai padri lavoratori dipendenti, in caso di nascita, adozione o affidamento di un figlio avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 spettano cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa. I giorni salgono invece a sette per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Tutto questo riguarda i dipendenti privati. Per i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che il ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.

I giorni di congedo “obbligatorio” vanno goduti entro il quinto mese di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia-Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali-internazionali e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il limite temporale dei cinque mesi. Il congedo obbligatorio è da considerarsi un diritto autonomo e aggiuntivo a quello della madre e spetta al padre lavoratore indipendentemente dal diritto della mamma al proprio congedo di maternità, ed è riconosciuto anche al papà che fruisce del congedo di paternità. Il congedo può essere fruito in giorni consecutivi o in maniera frazionata, ma sempre per giornate intere di lavoro, perché la legge non prevede la fruizione a ore.

Il congedo facoltativo, invece, dà l’opportunità al padre di astenersi un giorno dal lavoro solo in alternativa alla madre. Questa possibilità è infatti subordinata alla scelta della mamma lavoratrice di rinunciare a un giorno di astensione per maternità a favore del papà, con la conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. Il giorno facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato sempre entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della mamma. Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Per quanto riguarda l’indennità, i giorni di congedo sono interamente retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa. Il padre lavoratore dipendente ha infatti diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, sia nel caso di congedo obbligatorio, sia per quello facoltativo. In entrambi i casi, l’indennità è interamente a carico dell’Inps e, come di consueto, viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e successivamente conguagliata tramite l’Uniemens.


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