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Non cambia il ruolo dei soci-amministratori

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce nel diritto societario il principio per il quale le società hanno il dovere: 

  • di dotarsi un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Questo principio viene poi declinato nei singoli tipi societari, con la modifica di diversi articoli del Codice civile:

  • l’articolo 2257, in tema di società di persone;
  • gli articoli 2380-bis e 2409-novies, in tema di società azionarie;
  • l’articolo 2475, in tema di società a responsabilità limitata.

L’obiettivo è introdurre in ciascuno di essi la norma secondo la quale la «gestione dell’impresa» «spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale»: se il concetto di “spettanza esclusiva” agli amministratori della «gestione dell’impresa» è fatto normale nelle società di persone (ove i soci sono, di diritto amministratori) e nelle società azionarie (ove la legge tiene i soci ben lontani dalla gestione dell’impresa), nelle Srl accade l’esatto contrario:

  • lo statuto della Srl può affidare ai soci (singolarmente o nel loro complesso) determinate competenze gestorie o anche l’intera gestione della società;
  • lo statuto della Srl può attribuire a singoli soci «particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società»; 
  • i soci che comunque abbiano partecipato alla gestione della società ne rispondono, in solido con gli amministratori, verso la società, gli altri soci o i terzi.

Quando il Codice sulla crisi d’impresa prescrive che la «gestione dell’impresa» «spetta esclusivamente agli amministratori» abbia inteso sancire, nel caso della Srl, che tutti coloro i quali concorrano a formare le decisioni di gestione della Srl debbano agire con un fine di coerenza e coordinazione con la necessità di avere un assetto d’impresa adeguato alla sua natura e alle sue dimensioni, in modo che le eventuali crisi possano essere tempestivamente rilevate e la continuità aziendale sia garantita.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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