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Non imponibilità estesa a previdenza e assistenza sanitaria

Non esiste una nozione legislativa di welfare aziendale: il fenomeno è scaturito dall’esperienza aziendale, e il paniere di beni e servizi che rientrano in questa nozione può essere individuato andando a cercare tutti quei trattamenti che la normativa fiscale consente di escludere dalla nozione di retribuzione imponibile.
Non rientrano nella nozione di redditi da lavoro (e di conseguenza non sono oggetto di tassazione) una lunga lista di beni e servizi, inclusa negli articoli 51 e 100 del Tuir.
Si tratta di: servizi di trasporto collettivo, prestazioni con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e di culto, servizi per l’infanzia in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e borse di studio, servizi per familiari anziani e non autosufficienti e ulteriori beni e servizi di valore non superiore a 258,23 euro.
Per questi trattamenti è prevista anche la deducibilità (totale o parziale, secondo il tipo di prestazione) ai fini Irap e Ires da parte dell’azienda, e l’esenzione da qualsiasi prelievo contributivo.
Rientrano tra le prestazioni di welfare aziendale anche i contributi versati per la previdenza complementare oppure per l’assistenza sanitaria, anche se per queste voci la non imponibilità è limitata (vale fino a fino 5.164,57 euro per la previdenza, e a 3615,20 euro per l’assistenza sanitaria).
Le aziende potranno, quindi, comporre il paniere di beni e servizi di welfare aziendale utilizzando innanzitutto quelli appena elencati, allo scopo di massimizzare il valore netto percepito dai dipendenti (che, in caso di esclusione dalla base imponibile, non subirebbero, o lo subirebbero in maniera attenuata a seconda dei casi, il prelievo fiscale normalmente applicato sulla retribuzione).
Nulla vieta di includere anche beni e servizi diversi da quelli che beneficiano di un regime fiscale di favore: sarebbe una scelta poco conveniente sul piano economico ma comunque ammessa.
I datori di lavoro potranno riconoscere i servizi e i beni di welfare mediante appositi voucher, cartacei oppure elettronici.
In concreto, le aziende possono dare dei buoni di carta oppure creare dei voucher telematici, che i dipendenti possono utilizzare presso i soggetti che erogano i beni e servizi rientranti nel piano di welfare.

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