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Non profit, esame trasparenza

In vista della chiusura dell’esercizio 2018, anche gli enti non profit saranno chiamati a fare i conti con le scadenze, fiscali e non, e già in questa fase dovranno iniziare a prendere confidenza con la revisione di una serie di adempimenti a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 117/2017, ossia il Codice del terzo settore (Cts). 

Alcuni di questi scatteranno entro la fine dell’anno mentre altri dovranno comunque tenere conto dei risultati al 31 dicembre. Ad esempio, entro tale data scade il termine per esercitare l’opzione per accedere al regime forfettario della legge 398/1991, previsto per associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, mentre debutta dal 1°gennaio 2019, per gli enti non profit dotati di partita Iva, l’obbligo di fatturazione elettronica.


Sul fronte della trasparenza, per gli enti del Terzo settore con entrate superiori a 100mila euro è operativo l’obbligo di pubblicazione annuale sul sito internet di emolumenti, compensi o corrispettivi, attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Per l’aggiornamento di queste informazioni non è prevista una vera e propria scadenza. Tuttavia, si ritiene ragionevolmente che tale adempimento debba essere svolto entro i primi mesi dell’anno, per cui già dal 1° gennaio 2019 bisognerà pensare a pubblicizzare le attribuzioni disposte nel 2018. 

Sempre per ragioni di trasparenza, Associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione, dovranno pubblicare sul proprio sito internet le informazioni su sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o altri vantaggi di tipo economico ricevuti nel 2018, se superiori a 10mila euro (legge 124/2017); in questo caso, con una scadenza precisa che resta al 28 febbraio 2019.


Altri adempimenti legati ai risultai di periodo, invece, sono distribuiti nel corso dell’anno con qualche modifica a seguito della entrata in vigore del Codice del Terzo settore. 

Primo tra tutti il bilancio. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio gli enti devono approvare il rendiconto o il bilancio di esercizio, a seconda delle loro dimensioni; termine che può salire a 180 giorni se lo consentono specifiche ragioni previste nello statuto. Per gli enti che hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare la scadenza ordinaria è il 30 aprile 2019, mentre la straordinaria il 29 giugno 2019. Sulla forma (ordinaria o semplificata) da adottare, particolare attenzione dovranno fare organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, le quali applicano già alcune disposizioni introdotte dal Dlgs 117/2017, fermo restando il termine del 3 agosto 2019 per adeguarsi. Pertanto, se non diversamente previsto nello statuto vigente, trova applicazione l’articolo 13 del Dlgs 117/2017: gli Ets di maggiori dimensioni (con entrate superiori a 220mila euro) sono tenuti a redigere il bilancio in forma ordinaria, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Mentre quelli che non superano la soglia possono adottare un più snello rendiconto «per cassa». Anche se la modulistica necessaria per la redazione di questi documenti non è ancora pronta, tale mancanza, come chiarito dallo stesso ministero, non esonera gli enti dal relativo adempimento. Una volta operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), poi, bilancio o rendiconto andranno anche depositati presso detto registro entro il 30 giugno di ogni anno.


Ai fini fiscali, per le Onlus restano ancora valide le attuali disposizioni. Fino alla completa attuazione della riforma (dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, in ogni caso, dopo la messa in funzione del Runts), trova ancora applicazione l’articolo 20-bis del Dpr 600/1973, che impone di rappresentare in un apposito documento (da approvare sempre entro il 30 aprile) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, tenendo scritture contabili separate per l’attività istituzionale e quelle direttamente connesse.


Sempre entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (se coincide con l’anno solare, 30 aprile 2019) è il termine per la rendicontazione della raccolta fondi. Gli enti non commerciali che svolgono tali attività devono redigere un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa delle entrate e delle spese. Per gli Ets un adempimento analogo è previsto all’articolo 87 del Dlgs 117/2017: nel bilancio di esercizio deve essere inserito un rendiconto specifico in cui andranno documentate in modo chiaro e trasparente entrate e spese relative a ciascuno degli eventi di raccolta fondi organizzati.


Ancora facoltativo il bilancio sociale, con la sola eccezione delle imprese sociali. L’articolo 14 del Dlgs 117/2017 lo prevede come obbligatorio per gli Ets di maggiori dimensioni (con entrate superiori a un milione di euro), ma fino all’emanazione delle linee guida del ministero del Lavoro la sua adozione rimane una facoltà. Scadenze in vista anche sul piano della trasparenza. 

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