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Non profit, sugli aiuti ricevuti dalle Pa scattano nuovi oneri informativi

Scattano i nuovi obblighi in tema di trasparenza per gli enti non profit che intrattengono rapporti economici con le amministrazioni pubbliche, ma gli adempimenti non sempre sono collegati ad una specifica sanzione, nè tantomeno alle dimensioni dell’ente. 

Entro il prossimo 28 febbraio, le associazioni e fondazioni che nell’anno 2018 abbiano ricevuto da soggetti pubblici qualsiasi tipo di vantaggio economico, per un importo pari o superiore a 10mila euro, sono tenute a pubblicare le relative informazioni sul proprio sito internet o portale digitale (articolo 1, comma 125 e seguenti della legge 124/2017).


La legge 124/2017 elenca tra i soggetti tenuti agli obblighi informativi tutte le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengano rapporti economici con la Pa: gli adempimenti in questione, quindi, riguardano tutti gli enti che adotteranno a breve la qualifica di ente del Terzo settore (Ets), iscrivendosi in una delle sezioni dell’istituendo Registro unico nazionale. Spetterà agli uffici del medesimo ministero del Lavoro vigilare sulla corretta pubblicazione delle informazioni da parte di questi soggetti, nell’ambito dei poteri di controllo attribuitigli dal Codice del Terzo settore. 

Gli obblighi informativi sono tarati sulla struttura e sulle dimensioni degli enti: così, ad esempio, la pubblicazione sul sito dei compensi attribuiti agli amministratori e ai dirigenti è obbligatoria per tutti gli enti con entrate superiori a 100mila euro, mentre la redazione del bilancio sociale è obbligatoria per gli Ets con entrate superiori a un milione di euro, oltre che per le imprese sociali. 


Le disposizioni della legge 124 non sembrano invece considerare l’impostazione sistematica della normativa sul Terzo settore. Altro aspetto da evidenziare è la mancata previsione di un’apposita sanzione per associazioni, fondazioni e Onlus, con possibili ripercussioni sull’effettivo allineamento agli obblighi informativi. 

Le cooperative sociali, nonostante rivestano la qualifica di Onlus di diritto, devono fare riferimento alle regole più stringenti previste per le imprese: sono tenute a dare evidenza dei vantaggi economici ricevuti dai soggetti pubblici nella nota integrativa al bilancio. In caso di inadempimento, scatta in questo caso l’obbligo di restituire integralmente le somme percepite.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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