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Nota integrativa, nessun censimento per i corrispettivi Pa

Nel nuovo testo, vengono ben distinti gli obblighi a carico del cosiddetto Terzo settore da un lato (associazioni, Onlus, fondazioni, cooperative sociali e così via) da quelli delle imprese (indicate richiamando l’articolo 2195 del Codice civile), senza dimenticare che, tra i due insiemi, esistono parecchie sovrapposizioni (cooperative sociali e così via). 


Se per il primo gruppo di soggetti la novità principale è lo slittamento del termine di adempimento degli obblighi di trasparenza dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno, per il secondo gruppo i mutamenti sono assai più ampi. Si chiarisce, infatti, che l’indicazione degli importi (ove almeno a pari a 10mila euro nell’anno) e delle informazioni riguarda «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria». Questa locuzione consente di concludere che le vendite e le prestazioni che fanno parte dell’attività d’impresa (compresa la partecipazione agli appalti) non sono soggette a questi adempimenti. 


La nuova norma aggiunge che l’obbligo riguarda le somme “effettivamente erogate”, sposando appieno il principio “di cassa” e, forse, aprendo uno spiraglio per tutti benefici che non prevedono una “erogazione”, come ad esempio quelli di natura tributaria (che hanno natura di crediti d’imposta, detrazioni, e così via). Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti «tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie» a condizione che venga dichiarata, nella nota integrativa al bilancio, l’esistenza nel Registro di tali aiuti.


Una novità inattesa è sicuramente quella riguardante le imprese non obbligate alla nota integrativa, vale a dire le micro-imprese (di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile) e, soprattutto, le imprese individuali e le società di persone. Le informazioni vanno obbligatoriamente riportate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri si internet (secondo modalità liberamente accessibili al pubblico) o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. 

Resta (per ora) la sanzione abnorme della restituzione dell’importo entro tre mesi in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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