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Notifica per la distruzione delle merci

L’articolo 1 del Dpr 10 novembre 1997 n. 441 prevede che, salvo prova contraria, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale, non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita le proprie operazioni, né in quelli dei propri rappresentanti.
Dal punto di vista fiscale, la preoccupazione principale dell’impresa è quella di vincere tali presunzioni mettendosi nelle condizioni di poter dimostrare che i beni mancanti sono stati effettivamente distrutti.
Le specifiche procedure probatorie da seguire variano a seconda che l’eliminazione fisica dal processo produttivo di beni sia eseguita in modo diretto, mediante la distruzione a opera dell’impresa, o in modo indiretto, mediante la distruzione affidata a terzi.
Il contribuente che provvede volontariamente alla distruzione diretta di beni deve attenersi al seguente iter:
a) comunicazione da inviare, tramite raccomandata A/R, almeno cinque giorni prima dell’operazione, agli uffici delle Entrate e ai Comandi della Guardia di finanza competenti, indicando luogo, data, ora e modalità di distruzione, la natura, la qualità e la quantità dei beni da distruggere, l’ammontare del costo complessivo nonché il valore ottenibile dalla distruzione;
b) redazione del verbale di distruzione da parte dei pubblici funzionari, degli ufficiali della Guardia di finanza o dei notai che hanno presenziato alle operazioni, ovvero, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti non sia superiore a 10mila euro, redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti;
c) compilazione del documento di trasporto di cui al Dpr n. 472/1996, progressivamente numerato, che documenta il trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione.
Solo nei casi in cui il contribuente sia nelle condizioni di eliminare beni già considerabili “rifiuti” (senza che siano necessarie ulteriori trasformazioni), può consegnarli a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti.
In tal caso si deve dimostrare la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione emesso dal produttore o dal detentore o, ancora, dal soggetto autorizzato allo smaltimento che effettua il trasporto.
Nel caso l’impresa effettui la distruzione diretta dei beni e provveda in un secondo momento alla movimentazione dei beni residuanti dalla distruzione mediante tali soggetti autorizzati allo smaltimento, non si potrà fornire come prova il formulario in esame, bensì la documentazione richiesta dalla specifica procedura per la distruzione diretta dei beni a opera dell’impresa.

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