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Novità in tema di accertamento

Di seguito illustriamo le principali novità in tema di accertamento.
Paesi Black list: a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, sono introdotte alcune novità alla disciplina delle operazioni effettuate con gli Stati back list.
Denaro contante – Limite al suo utilizzo: è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera. Per quanto riguarda invece il servizio di rimessa di denaro, la soglia di utilizzo rimane pari a € 1.000.
Pagamenti elettronici – Estensione: si prevede che l’obbligo di accettare i pagamenti effettuati tramite Pos da parte degli esercenti attività commerciali è esteso alle carte di credito, a prescindere dall’importo; tale obbligo può non essere rispettato in caso di oggettiva impossibilità tecnica.
Pubbliche Amministrazioni – Pagamenti: resta fermo per le pubbliche Amministrazioni l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 1000, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
Accertamento – Nuovi termini: la legge dispone l’allungamento dei termini di accertamento, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, nella seguente misura: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto); entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell’attuale
quinto), in caso di omessa dichiarazione. Tali novità sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 ed ai periodi successi.
Erogazioni liberali a Onlus – Comunicazione: in merito alla comunicazione che riguarda le cessioni gratuite di beni ad enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed alle Onlus effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, la legge prevede, da un lato, l’aumento a € 15.000 del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la citata comunicazione, dall’altro, l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili.

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