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Novità in tema di Iva

Di seguito illustriamo le principali novità in tema di Iva.
– Note di variazione ai fini Iva: la nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato; a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Si prevede che nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, conseguente ad inadempimento, la facoltà di emettere nota di credito non si estende alle cessioni ed alle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni (nuovo co. 9). Si dispone altresì che la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente o committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse charge.
– Cooperative sociali: Tra i beni ed i servizi soggetti all’aliquota Iva del 5% rientrano «le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27ter) da cooperative sociali e loro consorzi». Tale novità normativa è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016.
– Aliquote Iva, Rinvio dell’aumento: viene confermato il rinvio dell’aumento dell’Iva prevedendo l’aumento al 13% dell’aliquota Iva del 10% dal 2017, l’aumento al 24% dal 2017 e del 25% dal 2018 dell’aliquota Iva del 22%.
– Reverse charge: la legge introduce la nuova lett. a–quater) che estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l’Iva con il meccanismo dello split payment. L’efficacia della nuova disciplina è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ue, ex art. 395, Direttiva 2006/112/Ce.
– Settore editoria – Aliquota Iva 4%: si prevede che l’aliquota Iva del 4% di cui al n. 18), Tabella A, Parte Seconda, D.P.R. 633/1972 è applicabile ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici ossia alle pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

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