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Novità in tema di redditi di impresa

Di seguito si riportano le novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 relativamente ai redditi di impresa.
Maxi ammortamenti: con riferimento a imprese e lavoratori autonomi che, dal 15.10.2015 al 31.12.2016, hanno investito in beni strumentali nuovi (salvo le esclusioni elencate nella norma), al fine del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, il costo di acquisizione di tali beni è incrementato del 40%. Tale incremento non rileva ai fini dell’applicazione degli studi di settore e al fine del calcolo degli acconti per i periodi di imposta in corso al 31.12.2015 e al 31.12.2016.
Aggregazioni aziendali – Riallineamento dei valori contabili: con riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (il 2016 per gli esercizi «solari») è previsto l’aumento da 1/10 a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa.
Assegnazione agevolata dei beni d’impresa: è reintrodotta l’assegnazione/cessione agevolata di beni (immobili e mobili) ai soci di società di persone e capitali. L’assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci siano iscritti nel Libro soci (se prescritto) al 30.9.2015 o che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento con data certa ante 1.10.2015. Per tale assegnazione/cessione è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8% (10,50% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione/cessione) calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto. Il versamento dell’imposta va effettuato entro il 30.11.2016 (per il 60%) ed entro il 16.6.2017 (per il 40%).
Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale: è reintrodotta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. In particolare, l’estromissione riguarda gli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2015, ha effetto dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2016 e prevede il versamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap dell’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il costo fiscalmente riconosciuto.
Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie: a partire dal 2016, le deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori spettano in un’unica misura con riferimento ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, e nella misura del 35% dell’importo con riferimento ai trasporti effettuati nel Comune in cui ha sede l’impresa.
Gasolio per autotrasportatori: si prevede che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all’Elenco 2, allegato alla L. 147/2013, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

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