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Novità in tema di tassazione degli immobili

La Legge di Stabilità 2016, in vigore dall’1.1.2016 porta numerose novità in tema di tassazione degli immobili.
Di seguito si illustrano le novità più rilevanti.
– Imu – Immobile concesso in comodato a parenti: per le unità immobiliari, con eccezione di quelle nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile Imu è ridotta del 50%. Il relativo contratto deve essere registrato ed il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Tale beneficio si applica anche laddove il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per fruire dell’agevolazione in esame il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti sopra illustrati.
– Imu – Esenzione terreni agricoli: a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’Imu si applica sulla base dei criteri di cui alla C.M. 14.6.1993, n. 9, relativamente ai terreni ricadenti in aree montane e di collina.
– Imu – Riduzione per immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
– Tasi – Applicazione dell’imposta ed esenzioni: il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. Sono esclusi da imposizione in ogni caso i terreni agricoli e l’abitazione principale come definiti ai sensi dell’Imu, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. I soggetti passivi sono individuati nel possessore e nell’utilizzatore dell’immobile, con esclusione appunto dell’abitazione principale del possessore, dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, salvo gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Laddove l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, il possessore è tenuto al versamento della Tasi nella percentuale stabilita dal Comune o nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo in caso di mancata determinazione da parte dell’ente locale (nuovo co. 681 dell’art. 1, L. 147/2013).
– Tasi – Fabbricati «beni merce»: per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché rimane tale destinazione ed a condizione che essi non siano locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare tale aliquota in aumento fino allo 0,25%, o in diminuzione fino all’azzeramento.
– Tasi – Immobili a canone concordato: analogamente all’Imu, per gli immobili locati a canone concordato l’imposta stabilita applicando l’aliquota fissata dal Comune è ridotta al 75%.
– Ivie: l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) non si applica all’abitazione principale posseduta all’estero, e alle relative pertinenze, nonché alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a meno che l’immobile in Italia risulti classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In quest’ultima ipotesi si applica l’aliquota ridotta nella misura dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica.
– Rendite catastali: dall’1.1.2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e, nella specie, censibili nelle categorie dei gruppi D ed E è effettuata tramite stima diretta.
– Requisiti per l’agevolazione «prima casa»: il proprietario della «prima casa» può acquistarne una nuova con le relative agevolazioni a condizione che il primo immobile sia venduto entro un anno dalla data dell’atto relativo al nuovo acquisto. Se entro tale termine tale alienazione non ha luogo, le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute nella misura ordinaria e andrà versata una soprattassa del 30% sulle stesse.
– Acquisto di unità immobiliari di classe energetica A o B: ai fini Irpef è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.
– Acquisto della «prima casa» tramite contratto di leasing: la detrazione del 19% è riconosciuta per i canoni e i relativi importi accessori, per un importo non superiore a € 8.000, e per il prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000, relativamente a contratti di leasing finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale, anche da costruire. L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e i soggetti interessati devono avere un’età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria. La detrazione è ridotta del 50% se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni.
– Locazione di immobili con patti contrari alla legge: si stabilisce la nullità di qualsiasi pattuizione volta a determinare l’importo del canone di locazione in misura superiore a quella risultante dal contratto scritto e registrato. Il locatore ha l’obbligo di registrare il contratto entro il termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi 60 giorni al conduttore e all’amministratore del condominio.

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