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Nulla la cartella inviata via Pec, priva della firma digitale

La mancanza della firma digitale (in formato .pdf con estensione “. p7m” nel file), determina l’invalidità della notifica della cartella di pagamento allegata alla Pec.
Senza tale estensione manca la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore.
Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, alla società impugnante, nel corso del 2016.
La possibilità di ricorrere alla notifica telematica della cartella di pagamento è prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del Dpr 602/1973, modificato da ultimo dal Dl 193/ 2016, che ha esteso la possibilità di notifica telematica – dal 1° luglio 2017 – anche ad avvisi di accertamento e atti propedeutici (questionari, inviti, richieste di documenti).
La notifica via Pec può (e non «deve» come invece era previsto dal Dlgs 159/2015) essere effettuata direttamente nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge alla tenuta di una casella di posta elettronica certificata, e cioè società, ditte individuali e professionisti iscritti all’albo.
E se la casella Pec risulta satura o inattiva, dopo il fallimento del secondo tentativo di consegna, la notificazione viene eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Infocamere.
Dell’avvenuta notifica viene, poi, data notizia al destinatario con raccomandata.
La cartella, secondo l’articolo 25 del Dpr 602/1973 deve essere predisposta secondo il modello elaborato con Dm delle Finanze, che non richiede a pena di nullità la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente ai fini della verifica della provenienza, la sola intestazione. Trattandosi, tuttavia, di un documento informatico, valgono le regole previste del Codice dell’amministrazione digitale, (Dlgs 82/2005).
Il documento sottoscritto digitalmente (articolo 21) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta ai sensi dell’articolo 2702 del Codice civile.
In mancanza, la sua validità è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento stesso (articolo 20).

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