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Nuove assunzioni, il decalogo per la fruizione dei benefici contributivi

Il tema delle agevolazioni contributive relative a nuove assunzioni pone al centro del dibattito amministrativo – giuslavoristica la necessaria esigenza di semplificazione non solo nella fruizione del beneficio ma ancora prima nelle “regole del gioco”.

Infatti, come è noto, la stratificazione normativa e soprattutto la granularità della prassi, che ormai si muove tra interpretazioni di molteplici interlocutori (Ministero del Lavoro, ANPAL, INL, INPS, INAIL), rendono il regime agevolativo sorretto da una forte complessità che forse snatura il concetto di beneficio.

Ancor prima di identificare la soluzione a miglior risparmio di costo, il datore di lavoro si deve confrontare con regole e principi generali che operano trasversalmente su tutte le agevolazioni e che sorreggono l’intero impianto normativo.

Dall’intero panorama delle disposizioni si rinviene un vero e proprio decalogo che regolamenta la fruizione delle agevolazioni contributive a fronte di nuove assunzioni: decalogo che detta regole da un lato trasversali su tutti i benefici e dall’altro specifiche solo su alcuni di essi.

Infatti, nell’analisi dei singoli benefici è necessario distingue le condizioni esogene, ossia quelle trasversali su tutte le agevolazioni, da quelle endogene, specifiche per il singolo incentivo.

Anche nel presente decalogo sono presenti regole che non necessariamente devono essere rispettate cumulativamente: a titolo esemplificativo, la regola collegata al limite del c.d. de minimis in genere è alternativa alla regola dell’incremento occupazionale netto. A tale fine è pertanto necessario verificare la disposizione normativa e le relative indicazioni di prassi.

In linea generale va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una “eccezione” nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri. Per quanto attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori. 

Non rientrano nella nozione in esame quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.

IL DECALOGO

  1. rispetto degli obblighi di legge e di contratto collettivo nella precedenza all’assunzione;
  2. tutela dello stato di crisi e il rispetto della riduzione dell’organico;
  3. in caso di somministrazione i benefici passano sull’utilizzatore;
  4. rispetto dell’incremento occupazionale netto;
  5. cumulabilità dei periodi coperti da sgravi;
  6. rispetto degli adempimenti burocratici;
  7. legalità contributiva;
  8. legalità giuslavoristica;
  9. regola del de minimis;
  10. rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.


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