fbpx
TORNA ALLE NEWS

Nuove regole per le p.iva agevolate

Dal 1° gennaio 2016 l’unica partita IVA a regime agevolato sarà quella con il regime forfetario; il regime dei minimi potrà essere mantenuto fino alla naturale scadenza (quinquennio ovvero compimento del 35° anno di età del contribuente).
Ecco quali sono le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2016:
– non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento;
– non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
– non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.
Sono esclusi, invece, dall’accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
– regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
– contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
– contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.
Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).
I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO.
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare regime di tassazione per la Partita IVA in regime forfetario 2016:
– aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni;
– dal sesto anno l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 15%.
L’imposta sostitutiva è l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l’IRPEF (ordinaria e addizionali) e l’IRAP; l’IVA non è dovuta.
Dal punto di vista previdenziale il regime forfettario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.
Per le ditte individuali è stata prevista la riduzione del 35% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.
Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.
Ovviamente ciò comporta un vantaggio immediato in termini finanziari ma, contemporaneamente, una penalizzazione in termini di accumulo del montante contributivo.
Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l’aliquota contributiva viene confermata al 27,72% anche per il 2016.
Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS professionisti senza cassa.
Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.
Chi apre una partita IVA a partire dal 1° gennaio 2016 sarà soggetto ad un regime di tassazione pari al 5% per i primi 5 anni di attività, oltre i quali tale aliquota sale al 15%. Il tetto di ricavi, fatturato e reddito dipenderà dai parametri previsti rispetto al tipo di attività svolta ma non ci saranno più limiti temporali di riferimento.
Lo Studio resta a disposizione per un approfondimento in materia di confronto tra partita IVA con il regime dei minimi o il regime forfetario.

condividi.