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Nuove regole sulla detrazione IVA 2017

Secondo quanto stabilito dalla Manovra correttiva, viene modificato il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati ovvero tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui lo stesso è sorto (ad es., per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione, sorto nel 2018, potrà essere esercitato dall’acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2019).
La nuova norma prevede che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Le nuove regole sulla detrazione dell’imposta e, quindi, sui termini di registrazione delle fatture di acquisto, si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, anno in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell’imposta previsti dagli articoli 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 nel testo in vigore prima della modifica.
Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate vale quindi la disciplina in vigore prima delle modifiche.

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