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Nuovo iperammortamento, l’ostacolo prenotazione 2018

Gli investimenti in beni Industria 4.0 effettuati nel 2019 possono alternativamente rientrare nell’iperammortamento con le regole della legge 205/2017 o della legge 145/2018. Nel primo caso, la maggiorazione deducibile è del 150% a prescindere dall’importo; nel secondo, la maggiorazione è invece a scaglioni: 170% fino a 2,5 milioni; 100% da 2,5 a 10 milioni; 50% da 10 a 20 milioni, nulla oltre tale ammontare. 

Il calcolo degli scaglioni si effettua cumulando tutti gli investimenti iper, compresi quelli realizzati nella coda del 2020 (ordini e acconti 20% entro il 31 dicembre 2019). L’iperammortamento del 150% per gli acquisti 2019 (beni consegnati o appalti ultimati in questo esercizio) richiede che l’investimento sia stato prenotato in vigenza della vecchia legge e dunque con un ordine confermato e un acconto non inferiore al 20% pagato entro il 31 dicembre 2018.


Gli importi 2019 agevolati con la vecchia legge non interferiscono, come indicato dal comma 61 della legge di Bilancio e confermato dalle Entrate, con il calcolo a scaglioni che riguarda solo il valore complessivo dei beni soggetti alla nuova normativa. 


Sul nuovo iperammortamento vi sono ancora interrogativi. In primo luogo, non è chiaro come imputare alle diverse percentuali il costo di investimenti 2019 che abbracciano più scaglioni. Si pensi a una macchina ammortizzata al 20% con costo di 3 milioni e a una con coefficiente del 15% di costo pari a 2 milioni. L’assenza di vincoli normativi dovrebbe consentire di evitare calcoli di imputazione proporzionale del costo complessivo (5 milioni) e dunque di assegnare lo scaglione dei 2,5 milioni (170%) tutto alla macchina con ammortamento del 20%, applicando il 100% ai residui 500mila e all’intero costo della seconda macchina. Il dubbio riguarda però la possibilità, per chi ha prenotato investimenti nel 2018, di applicare direttamente la nuova normativa, in particolare se il costo è inferiore a 2,5 milioni. Questo transito nella legge 145/2018 scatterà obbligatoriamente qualora l’ordine originario venga annullato e riformulato nel 2019 in alcuni elementi essenziali (tipo di macchina o prezzo o date di consegna). Ci si chiede se, anche in assenza di tale eventualità, l’impresa possa scegliere di abbandonare l’iper del 150 per cento. L’Agenzia non ha ancora fornito una risposta esaustiva, limitandosi durante Telefisco a ribadire che gli investimenti prenotati nel 2018 applicano l’iper della legge 205/2017 e che eventuali maggiori costi consuntivati non impediscono di mantenere il 150% sull’importo originario. Il passaggio “volontario” al 170%, non espressamente previsto dalla legge, potrebbe però essere affermato in via amministrativa, se si valuta che la coda temporale della legge 205/2017 costituiva una facoltà concessa alle imprese per completare gli investimenti, dato che il bonus del 150% scadeva nel 2018. Le imprese, in particolare le Pmi, per incentivare le quali è pensato il nuovo scaglione del 170%, potrebbero dunque non avvalersi di tale facoltà (nonostante le prenotazioni effettuate) applicando a tutto l’importo dell’ordine 2018 la nuova normativa. La questione, per la sua rilevanza, richiederebbe un intervento delle Entrate.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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