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Nuovo regime dei minimi 2015

Dal 1° gennaio 2015 “spazio” al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni prive di una struttura significativa. Si tratta di un nuovo regime introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (la versione definitiva è del 19/12/2014) che prevede una determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap in misura del 15 per cento. Il reddito si determina moltiplicando i ricavi o compensi percepiti per una percentuale di redditività che rappresenta la forfetizzazione dei costi.
La semplicità di computo del reddito si “accompagna” a una estrema semplificazione degli adempimenti: il soggetto che accede al forfait è esonerato dagli obblighi contabili ai fini Iva (compreso la dichiarazione e la comunicazione annuale) e delle imposte sui redditi, non è soggetto a ritenute, non è sostituto d’imposta, è escluso dall’applicazione dell’Irap e degli studi di settore e parametri. È escluso, altresì, da alcuni obblighi cui si è tenuti ordinariamente: presentazione dello “spesometro” e comunicazione delle operazioni con operatori black list. In linea generale, il regime forfettario non consente la detrazione dell’Iva e non prevede addebito per rivalsa (ne deriva che il regime appare maggiormente conveniente per i soggetti che operano nei confronti di consumatori finali e con elevato valore aggiunto in quanto a fronte di un’Iva indetraibile non addebitano l’imposta ma probabilmente manterranno invariati i prezzi con un beneficio pari all’Iva che avrebbero addebitato al netto di quella non detratta sugli acquisti).
Per accedere (e permanere) al regime occorre soddisfare quattro condizioni:
• i ricavi o compensi non devono superare le soglie previste dalla legge che variano da 15mila a 40mila euro a seconda dell’attività esercitata;
• le spese per prestazioni di lavoro non devono superare 5mila euro;
• non si deve possedere uno stock di beni mobili strumentali, al lordo egli ammortamenti, superiori a 20mila euro;
• i redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli d’impresa o professionali, a eccezione del caso in cui la somma di tutti non superi 20mila euro. I requisiti di accesso vanno verificati rispetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; per accedere nel 2015 al regime forfetario occorre quindi riferirsi al 2014.
I soggetti che rispettano le quattro condizioni devono dal 1° gennaio entrare nel regime in quanto è il regime naturale per gli stessi, a meno che siano contribuenti minimi (5% di sostitutiva) che possono continuare a esserlo fino a scadenza naturale del regime. Si può tuttavia scegliere il regime ordinario se lo si valuta più conveniente.
Nell’ambito del regime forfetario è prevista una “agevolazione nell’agevolazione” per le nuove iniziative produttive. Infatti, il reddito determinato forfetariamente da assoggettare al 15% è ridotto di un terzo, per il periodo di inizio dell’attività e per due successivi, laddove una persona fisica intraprenda una nuova iniziativa economica. Per accedere a tale ulteriore agevolazione è necessario, oltre a rispettare i requisiti per l’accesso al forfait, che nei tre anni precedenti non sia stata svolta un’attività, neanche in forma associata o familiare e che la nuova attività non costituisca la mera prosecuzione di un’altra già svolta in passato, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Il nuovo regime forfetario per le start up sostituisce il regime delle nuove iniziative produttive dell’articolo 13 della legge 388/2000. Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso per il 2014 di tale ultimo regime, potrà passare, ricorrendone i requisiti, al nuovo regime forfetario per le start up ma solo limitatamente ai periodi imposta che ancora mancano al completamento del triennio.
Di fatto, il nuovo regime forfettario – dato che non ha una scadenza – si propone come un’alternativa stabile al regime ordinario di tassazione per chi ha redditi bassi. Tant’è vero che chi ha i requisiti cade automaticamente nel forfait e, se lo desidera, può optare per seguire le regole “normali”. Un’opzione che oggi – a dir la verità – pare molto difficile da immaginare, se non altro perché chi calcola le tasse a forfait evita anche Iva, studi di settore e Irap.
Con ogni probabilità, il vero competitor del forfait sarà l’attuale regime dei minimi al 5 per cento. Il Ddl di stabilità lo cancella dal 2015, ma chi vi si trova oggi potrà decidere di restarci fino alla scadenza “naturale”: vale a dire il termine di cinque anni o il compimento dei 35 anni di età. In base alle prime simulazioni, l’asticella della convenienza sembra pendere verso l’attuale regime dei minimi, se non altro per l’aumento dell’aliquota.
Al di là di chi è già nei minimi, non è neppure da escludere una corsa ad aprire la nuova partita Iva entro il 31 dicembre di quest’anno, così da garantirsi la possibilità di scegliere tra i due modelli fiscali secondo la propria convenienza.

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