fbpx
TORNA ALLE NEWS

Occasionale, l’autonomia fa differenza

L’introduzione del contratto di lavoro occasionale fra le tipologie con le quali può essere resa la prestazione lavorativa a favore dei soggetti diversi dalla famiglia non fa venire meno la prestazione di lavoro occasionale disciplinata dall’articolo 2222 del Codice civile e che si identifica in un contratto d’opera.
Le due tipologie contrattuali sono profondamente diverse sia per natura che per disciplina applicabile e occorre effettuare una attenta disamina delle caratteristiche della prestazione che l’azienda, il professionista o gli altri soggetti intendono richiedere.
Il contratto di lavoro occasionale, in acronimo Presto, presenta le caratteristiche del lavoro subordinato e non è considerato tale solo in quanto la prestazione sia occasionale o saltuaria di ridotta entità e rispetti, quindi, i parametri economici stabiliti dall’articolo 54-bis del decreto legge 50/2017:
• 5mila euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
5mila euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità? dei prestatori;
2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
L’attività di lavoro autonomo di tipo occasionale disciplinata dall’articolo 2222 del Codice civile non prevede limiti di importo e configura un contratto d’opera con cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Con questa tipologia contrattuale, pertanto, il prestatore d’opera svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcun coordinamento con quella del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
L’opera occasionale ha in comune con Presto l’unicità o saltuarietà della prestazione ma se ne differenzia profondamente in quanto caratterizzata da:
• assenza di vincoli di orario;
• libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
• raggiungimento di un risultato;
• compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso;
• assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
• non impiego di mezzi organizzati in quanto il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale.
Se vi fosse l’organizzazione dei mezzi e lo svolgimento abituale dell’attività oggetto del contratto d’opera, il lavoratore dovrebbe dotarsi di partita Iva e si uscirebbe dall’ambito della prestazione occasionale di lavoro autonomo.
Le due forme contrattuali hanno regimi fiscali e previdenziali profondamente diversi.
Un’ultima considerazione va fatta in ordine all’eventuale applicazione della maxisanzione per l’impiego di lavoratori in nero.
Per il contratto di lavoro occasionale le registrazioni presso l’Inps vincono la presunzione che, invece, potrebbe scattare in caso di contratto d’opera mancando qualsiasi obbligo di comunicazione a comprova della tipologia contrattuale.
Soprattutto in caso di prestazioni aventi una certa durata, sarebbe consigliabile, pertanto, la registrazione del contratto presso l’agenzia delle Entrate. Trattandosi, però, di un effettivo rapporto di lavoro autonomo la presunzione potrà essere vinta con il versamento delle ritenute o con altri strumenti probatori.

condividi.