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Omessa dichiarazione dei redditi, si rischia la custodia in carcere

Anche per il reato di dichiarazione infedele saranno applicabili in futuro gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio e le altre misure coercitive previste dal codice di rito, finora escluse per questo illecito. Per l’omessa presentazione della dichiarazione potrà essere invece disposta anche la custodia cautelare in carcere.

Con l’approvazione della legge di conversione del decreto fiscale diventa operativo il nuovo regime penale tributario che per effetto del generale innalzamento delle pene edittali sarà caratterizzato, con riferimento a taluni illeciti, da nuove potestà investigative, cautelari e regole procedurali. 

Il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, gli arresti domiciliari e le altre misure coercitive differenti dalla custodia cautelare in carcere potranno in futuro interessare anche gli indagati del delitto di dichiarazione infedele dei redditi e/o dell’Iva la cui pena edittale viene ora fissata da due anni a quattro anni e sei mesi di reclusione in luogo della precedente da un anno a tre anni. Infatti, a norma dell’articolo 280 del Cpp, tali misure sono applicabili quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Sinora non potevano così essere applicate alle infedeli dichiarazioni dei redditi e/o dell’Iva.

Ora, invece, per queste fattispecie delittuose, ricorrendo ovviamente anche le altre condizioni previste dagli articoli 281 e seguenti del Cpp, sarà possibile per il Pm richiedere al Gip una di tali misure coercitive.

Da evidenziare, che per l’infedele dichiarazione sono state abbassate anche le soglie di punibilità con la conseguenza che la rilevanza penale della condotta viene sensibilmente ampliata ricomprendendo illeciti finora considerati soltanto violazioni amministrati ve. La nuova fattispecie scatterà infatti al superamento di imposta evasa superiore a 100mila euro – e non più 150mila euro (da intendersi sempre per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta) e allorché gli elementi attivi sottratti a imposizione siano comunque superiori a due milioni (e non più tre milioni di euro). 

In base all’articolo 266 del Cpp le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono consentite, tra l’altro, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. A seguito dell’innalzamento delle pene nel decreto legge fiscale, vi sarebbero rientrati anche il delitto di omessa presentazione (la cui pena massima era stata innalzata a sei anni), e di dichiarazione infedele (la cui pena massima era stata innalzata a cinque anni).

In sede di conversione in legge per questi due delitti la reclusione massima è stata ridotta rispetto all’iniziale previsione e fissata rispettivamente in 5 anni (omessa dichiarazione) e 4 anni e 6 mesi (infedele dichiarazione). Ne consegue che i delitti per i quali potranno essere svolte intercettazioni delle comunicazioni restano i medesimi del passato e precisamente: dichiarazione fraudolenta con documenti per operazioni inesistenti e mediante altri artifici, emissione di false fatture, occultamento e distruzione di scritture contabili, sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte nella forma aggravata, indebita compensazione con crediti inesistenti.


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