fbpx
TORNA ALLE NEWS

Oneri detraibili e deducibili

La circolare fornisce le risposte a questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti riguardanti alcuni oneri detraibili e deducibili.
– Spese per prestazioni di carattere medico, sanitario e di cura alla persona: le spese per trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato sono detraibili, poiché sono ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria. Esse devono essere correlate ad una prescrizione medica che dimostri il necessario collegamento della prestazione con la cura di una patologia. Allo stato non sono invece detraibili le spese per trattamenti di «haloterapia» o «grotte di sale».
– Immobili – Pertinenza dell’abitazione principale: relativamente alla pertinenza condivisa, destinata cioè al servizio di più immobili di proprietari diversi, il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari che sia stato validamente costituito ai fini civilistici assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Ogni comproprietario può quindi dedurre la quota di rendita della pertinenza adibita al servizio della propria abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa.
– Spese per la sostituzione della caldaia e «bonus mobili»: la sostituzione della caldaia, in quanto qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria, permette di beneficiare anche dell’agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto all’impianto preesistente. Non è rilevante che tale intervento sia riconducibile anche alla lett. h), dell’art. 16bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
– Spese per la sostituzione di sanitari: la sostituzione di sanitari, e in particolare della vasca da bagno con un’altra con sportello apribile o con un box doccia, si configura come intervento di manutenzione ordinaria, e come tale non beneficia della detrazione di cui al citato art. 16bis, D.P.R. 917/1986. Tale intervento non è agevolabile nemmeno in quanto volto a eliminare delle barriere architettoniche, sebbene possa ridurre almeno in parte gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque. La sostituzione dei sanitari in generale è agevolabile qualora sia integrata o correlata a interventi maggiori per i quali sia riconoscibile la detrazione d’imposta, come nel caso del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

condividi.