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Operazioni di cambio con valuta virtuale bitcoin

Le operazioni di cambio di valute tradizionali con la valuta virtuale bitcoin, e viceversa, rientrano nell’ambito applicativo dell’Iva, ma devono essere considerate esenti dall’imposta.
Secondo l’indirizzo espresso dalla Corte, la natura del bitcoin – moneta virtuale – è infatti la medesima di un mezzo di pagamento tradizionale: le relative operazioni di cambio, comprensive di una percentuale di ricarico sul prezzo di vendita, vanno quindi qualificate come prestazioni di servizi a titolo oneroso e ricadono nel campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2, Direttiva 2006/112/CE.
Le stesse operazioni, tuttavia, in quanto riconducibili a quelle relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio di cui all’art. 135, paragrafo 1, lett. e), della direttiva, sono esenti dall’imposta.

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