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Opzione IVA di gruppo

Scade il 30 settembre il termine per aderire, con decorrenza 1° gennaio 2020, al regime del gruppo Iva.

Il gruppo Iva è un regime facoltativo che prevede la costituzione di un autonomo soggetto d’imposta, titolare degli stessi diritti e obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, identificato mediante un proprio numero di partita Iva, una propria iscrizione al Vies e dotato di una propria abilitazione ai servizi telematici, ivi inclusi quelli connessi alla fatturazione elettronica.

L’opzione di adesione al gruppo Iva è esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (modello all in all out) per i quali ricorrono congiuntamente:

  1. il vincolo finanziario, cioè la sussistenza al momento dell’opzione e, comunque, dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto, del controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1);
  2. i vincoli economico e organizzativo, che si presumono automaticamente sussistenti in presenza di quello finanziario.

L’adesione è vincolante per un triennio a partire dall’anno di efficacia dell’opzione, decorso il quale si rinnova di anno in anno fino a revoca. 

Con la costituzione del gruppo Iva, gli aderenti al gruppo, perdendo la propria autonoma soggettività Iva, decadono dai regimi opzionali eventualmente attivati dagli stessi anteriormente alla costituzione del gruppo. Inoltre, è fatto divieto ai partecipanti di trasferire al gruppo le eccedenze Iva detraibili emergenti dalla dichiarazione annuale Iva di ciascuno di essi riferita all’anno antecedente a quello di decorrenza dell’opzione, se non nei limiti dei versamenti Iva effettuati con riferimento al medesimo anno d’imposta. 

Le eccedenze non trasferibili restano nella disponibilità esclusiva dei soggetti partecipanti che le hanno generate, che potranno decidere se richiederne il rimborso in sede di dichiarazione annuale ovvero se utilizzarle in compensazione con altre imposte/contributi.

A seguito della costituzione del gruppo Iva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorrenti tra i singoli partecipanti (operazioni infragruppo) divengono irrilevanti ai fini dell’imposta; in relazione alle operazioni infragruppo, non deve, quindi, essere osservato alcun obbligo di fatturazione, di annotazione nei registri Iva né di inserimento nelle comunicazioni/dichiarazione annuale Iva.

Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di rilevazione nel libro giornale e, più in generale, nelle altre scritture contabili obbligatorie di cui al Dpr 600/1973.

Dalla data di efficacia dell’opzione, il rappresentante del gruppo Iva, individuato per legge nel soggetto che esercita il vincolo finanziario sugli altri partecipanti o, qualora tale soggetto non possa esercitare l’opzione, nel soggetto con il volume d’affari o con i ricavi ai fini delle imposte dirette più elevati nell’anno precedente a quello di costituzione, si occupa di documentare le operazioni attive riferibili al gruppo (resta possibile, in alternativa, che di tale adempimento si occupino i singoli partecipanti in relazione alle operazioni dagli stessi svolte). Invece, in merito alle operazioni passive effettuate nei confronti del gruppo, il rappresentante o i partecipanti dovranno comunicare ai fornitori del gruppo Iva la partita Iva del gruppo stesso e il codice fiscale del singolo partecipante acquirente. 

Il rappresentante del gruppo Iva o i partecipanti, tramite appositi sezionali, effettuano le registrazioni delle operazioni attive e passive. Il rappresentante effettua in seguito le liquidazioni periodiche e i versamenti dell’imposta e presenta le comunicazioni delle liquidazioni periodiche nonché la dichiarazione annuale Iva.

Il gruppo Iva, in quanto autonomo soggetto d’imposta, può – in sede di costituzione o anche successivamente (non valgono i comportamenti concludenti) – esercitare l’opzione prevista per l’applicazione separata dell’Iva in caso di esercizio di due o più attività, evitando possibili effetti negativi connessi alla determinazione del cosiddetto pro rata generale di detrazione.

  1. Il fattore «allocazione». Un primo aspetto riguarda l’allocazione dei beni e servizi in caso di passaggio dalle opzioni ex articolo 36, comma 3, dei singoli partecipanti all’opzione del nuovo gruppo Iva. Con la costituzione del gruppo Iva perdono, infatti, validità le opzioni esercitate dai singoli partecipanti, con la conseguenza che il nuovo soggetto collettivo potrà procedere, in sede di separazione delle proprie attività, ad una nuova allocazione dei beni e dei servizi tra le medesime attività, senza che ciò assuma rilevanza quale “passaggio interno”. Ciò significa che una eventuale diversa destinazione dei beni o dei servizi in sede di allocazione iniziale nell’ambito delle attività separate non comporta l’applicazione dell’Iva da parte del gruppo (con conseguente obbligo di emissione di fattura, registrazione eccetera) ma, eventualmente, solo la rettifica della detrazione ricorrendo i casi di cui all’articolo 19-bis-2 del Dpr 633/1972.
  2. Il fattore «organizzazione». Altro aspetto rilevante riguarda la possibilità per il gruppo Iva di procedere ad una vera e propria “organizzazione” delle attività svolte al proprio interno. A tal proposito, l’Agenzia concede la massima libertà al gruppo nella scelta delle attività da separare, anche quando le attività siano svolte da più soggetti partecipanti. In particolare, a detta delle Entrate, in presenza di attività svolte da più partecipanti, la separazione ex articolo 36, comma 3, «potrà avvenire sia “aggregando” in un’unica attività separata le medesime attività riferibili, nel concreto, ai diversi soggetti partecipanti al gruppo, sia optando per una separazione che continui a riflettere le distinte entità giuridiche che operativamente esercitano l’attività in questione».
  3. I passaggi interni. Da ultimo, per quanto riguarda i passaggi interni di beni e servizi tra attività separate nell’ambito del gruppo, si segnala l’inapplicabilità della previsione secondo la quale le cessioni di beni e prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo. Ne consegue che i passaggi interni di beni e servizi tra attività separate devono essere assoggettati a Iva, fatturati (con indicazione del numero di partita Iva del gruppo e del codice fiscale del soggetto partecipante esercente l’attività separata verso cui ha luogo il passaggio del bene o del servizio) e annotati nei registri Iva del gruppo.


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