fbpx
TORNA ALLE NEWS

Pagamenti Pa, stretta sui controlli

Si abbassa la soglia per effettuare il blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica a favore di contribuenti che hanno pendenze con agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dal 1° marzo infatti il blocco avverrà per debiti di ammontare superiore a 5mila euro e non più 10mila.
In via generale, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Questa disposizione non si applica alle aziende o società che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento.
L’ente di riscossione, nei cinque giorni successivi alla richiesta, verifica se il beneficiario risulti moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento, per un importo totale pari almeno alle somme suindicate.
Se non risulta un inadempimento, ovvero se l’ente di riscossione non fornisce alcuna risposta entro i cinque giorni, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
In caso contrario (presenza di cartelle di pagamento non onorate) l’agente della riscossione comunica alla pubblica amministrazione:
” l’ammontare del debito non pagato;
” l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi.
Il soggetto pubblico sospende quindi il pagamento delle somme per i 60 giorni successivi alla comunicazione (finora il termine era di 30 giorni) sino a concorrenza del debito indicato dall’Agenzia; quest’ultima poi notifica il pignoramento presso terzi nelle forme dell’ordine di pagamento di cui all’articolo 72-bis del Dpr 602/73.
In luogo dell’ordinaria notifica del pignoramento (articolo 543 del Codice di procedura civile) l’agente della riscossione può notificare al terzo l’ordine di pagare il credito direttamente nelle mani dello stesso agente (articolo 72-bis del Dpr 602/73).
Se durante la sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, l’agente della riscossione lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

condividi.