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Pagamenti sospesi dal 1° agosto al 4 settembre

Le richieste del fisco beneficeranno di una pausa estiva, che sarà concessa dal 1° agosto al 4 settembre. Le ferie riguarderanno anche i pagamenti delle somme dovute a seguito di avviso bonario, conseguente ai controlli automatici o formali del Fisco.
Sono esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Sospesi anche i termini di 30 giorni previsti per il pagamento di somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Confermata, invece, la pausa di Ferragosto, dal 1° al 20 agosto, per i pagamenti da fare con il modello F24.
La pausa dal 1° agosto al 4 settembre riguarda le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti. In particolare, in questo periodo, gli uffici non possono:
• invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
• invitare i contribuenti a esibire o presentare atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
• chiedere l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle norme tributarie, se si tratta di soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili;
• inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.
Per controllo automatico si intende la liquidazione automatizzata, a norma degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, di dichiarazioni annuali dei redditi, Iva, sostituti d’imposta, modelli 770 semplificato e ordinario, e Irap. L’agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione di imposte, contributi e premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo. Le somme che a seguito dei controlli automatici risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già usati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente paga le somme dovute con il modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questo caso, l’ammontare delle sanzioni dovute è ridotto a un terzo, di norma, la sanzione del 30% si riduce al 10%, e gli interessi del 3,5% annuo sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione, il cosiddetto “avviso bonario”. Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
Per “controllo formale” si intende la liquidazione formale effettuata a norma dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, delle dichiarazioni annuali di redditi, Iva, sostituti d’imposta, modelli 770 semplificato e ordinario, e Irap. L’Agenzia provvede al controllo formale delle dichiarazioni presentate, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Le somme che risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già usati, nonché di interessi e sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l’F24. In questo caso, l’ammontare delle sanzioni è ridotto ai due terzi, di norma, la sanzione del 30% si riduce al 20%, e gli interessi del 3,5% annuo sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione, “avviso bonario”.

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