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Partite Iva sospese, crediti inutilizzabili

L’articolo 2 del decreto legge 124 del 26 ottobre 2019, collegato alla legge di Bilancio per il 2020, dispone che non possono avvalersi della compensazione dei crediti i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita Iva, o di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

L’attribuzione del numero di partita Iva comporta l’esecuzione di riscontri automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Gli uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’Iva, siano completi ed esatti. L’agenzia delle Entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, applicando criteri di valutazione del rischio mirati prevalentemente ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva previsti dal decreto Iva. A questi contribuenti è inibita la possibilità di usare i crediti in compensazione nel modello F24, a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. È inoltre stabilito che l’inibizione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulta cessata, ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento. Ne consegue che i predetti crediti potranno essere oggetto di richiesta di rimborso, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva. In quest’ultimo caso, ad esempio, il contribuente potrà usare il credito Iva in diminuzione nell’eventuale debito Iva maturato successivamente, cosiddetta compensazione verticale “Iva da Iva”.

Anche i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie, ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti Iva. Gli uffici, infatti, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’Iva siano completi ed esatti. In caso di esito negativo dei controlli svolti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva Iva e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. L’esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento.

È inoltre disposto che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione al divieto di compensazione, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia al contribuente che ha trasmesso l’F24, mediante apposita ricevuta. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.


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