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Penalty protection, il dossier completo evita le sanzioni sulle rettifiche

In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni transfrontaliere fra società dello stesso gruppo la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso della verifica, il contribuente produca documentazione (organizzata secondo il provvedimento 29 settembre 2010) idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. La penalty protection opera anche in caso di rettifica del valore normale che comporti la non applicabilità delle minori ritenute previste dalle convenzioni internazionali sulle royalties ed interessi pagati in eccesso rispetto al valore normale. Il contribuente che detiene la documentazione sui prezzi di trasferimento deve darne comunicazione mediante barratura di una apposita casella contenuta nel quadro RS della dichiarazione.


La Guardia di Finanza ha in proposito richiamato l’articolo 8 del decreto 14 maggio 2018 dell’Economia in base al quale la documentazione va considerata idonea in tutti i casi in cui fornisca i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati dall’impresa, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione del valore delle operazioni infragruppo o la selezione delle transazioni o dei soggetti comparabili adottati da contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’amministrazione finanziaria. La previsione mira a garantire l’accesso al meccanismo premiale a tutti i contribuenti che, aderendo al regime degli oneri documentali, si adoperano per fornire tutti i dati e gli elementi che rilevano ai fini di una corretta disamina di transfer pricing, indipendentemente dalla circostanza che le analisi sviluppate, rispettivamente, dall’impresa e dai verificatori non convergano verso il medesimo risultato finale. 

Non capita più che l’idoneità della documentazione sia disconosciuta per il semplice fatto che il contribuente abbia adottato un metodo di calcolo del trasfer princing o un campione di confronto non condiviso dai verificatori. Ciò che conta è la trasparenza e veridicità delle informazioni fornite nella descrizione delle transazioni infragruppo.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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