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Pensione «quota 100»

L’art. 14, D.L. 4/2019 ha previsto la cd. pensione «quota 100», ovvero la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per l’apertura della finestra di 3 mesi per i dipendenti iscritti all’AGO e di 6 mesi per i dipendenti pubblici. 

L’Inps ha illustrato, la nuova disciplina. In particolare, ha previsto l’incumulabilità della pensione «quota 100» con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui lordi. 

L’Inps ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito ai seguenti aspetti:

  • incumulabilità pensione «quota 100» e redditi da lavoro; 
  • rapporto tra decorrenza del trattamento e individuazione dei periodi oggetto di incumulabilità; 
  • valutazione dei periodi di lavoro svolti all’estero.


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