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Per il credito d’imposta estero serve Unico

Per la determinazione del reddito di lavoro prestato all’estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia, il comma 8-bis dell’articolo 51 del Tuir prevede l’applicazione delle retribuzioni convenzionali qualora l’attività di lavoro sia prestata all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 183 giorni (nell’arco di 12 mesi). 
Se il soggetto resta residente in Italia, il reddito di lavoro prodotto all’estero subisce generalmente una doppia tassazione (nel Paese di residenza e in quello della fonte del reddito), recuperabile con il riconoscimento in Italia (Paese di residenza) di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. 
In presenza di un datore di lavoro italiano, il regime fiscale è applicato direttamente dal sostituto d’imposta nei singoli periodi di paga. Anche il credito d’imposta estero può essere riconosciuto direttamente dal datore di lavoro nelle operazioni di conguaglio di fine anno. 
La complessità dei nuovi calcoli ha consigliato di non aggiornare, per tale aspetto, il modello 730 (e la Cu 2016), che non è utilizzabile appunto per accedere alle nuove opportunità offerte dal Dlgs 147/2015.
I contribuenti che intendessero “sfruttarle” potranno rivolgersi esclusivamente a Unico Pf 2016 compilando il quadro CE, senza, però, fruire delle ordinarie tempistiche di rimborso da assistenza fiscale.

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