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Per le imprese «mini» vale il principio di cassa

La legge di bilancio 2017 modifica, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, le regole che devono utilizzare le imprese minori (imprese individuali, Snc, Sas) in regime di contabilità semplificata per la quantificazione del reddito imponibile.
L’attuale testo dell’articolo 66 del Tuir stabilisce che il reddito è determinato sulla base della somma algebrica dei componenti positivi (ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive eccetera) e dei singoli componenti negativi (spese, minusvalenze, sopravvenienze passive eccetera) previsti dai diversi articoli del Tuir in materia di reddito di impresa (articoli 53 e seguenti). Sono inoltre deducibili le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali.
Dal prossimo anno viene cancellato dall’articolo 66 il riferimento ai critieri di competenza, introducendo un principio di cassa estremamente semplificato.
Il reddito delle mini imprese si quantificherà, dal 2017, sottraendo dai ricavi “percepiti” i costi “sostenuti” (cioè pagati, stante l’eliminazione di ogni rinvio all’articolo 109, comma 1, del Tuir) e aggiungendo i proventi da autoconsumo, quelli degli immobili non strumentali, i dividendi percepiti e il saldo di plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive e passive. Scompare anche ogni riferimento alle rimanenze iniziali e finali, che resteranno irrilevanti; sarà deducibile l’importo delle rimanenze finali dell’anno precedente in cui si applicava il principio di competenza.
Per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio da un regime semplificato (cassa) a uno ordinario (competenza) o viceversa resteranno irrilevanti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito.
Restano applicabili, stante il richiamo ai primi due commi dell’articolo 110 del Tuir, le regole per quantificare il costo dei beni e i componenti in valuta estera. Anche nel regime di cassa è infatti necessario determinare correttamente il costo ammortizzabile sia per la deduzione delle quote di ammortamento sia per la quantificazione delle plus e minusvalenze. Lo stesso per costi (o eventualmente ricavi) espressi in moneta diversa dall’euro per i quali il comma 2 dell’articolo 110 indica quale sia il cambio da adottare.
Le regole del nuovo articolo 66, e dunque il regime di cassa semplificato, varranno anche per determinare l’imponibile Irap.

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