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Perdite compensate, riporto senza vincoli di tempo

Cambiano le regole per la determinazione del reddito dei soggetti Irpef, quando sono presenti perdite di impresa. La modifica in questione, inserita nell’articolo 1, comma 23 della legge di Bilancio 2019, è certamente quella più urgente poiché la sua applicazione è retroattiva, cioè vigente già dal periodo d’imposta 2018 che sarà oggetto della prossima dichiarazione dei redditi.


Un primo aspetto da sottolineare è che la possibilità di eseguire la compensazione cosiddetta “orizzontale” delle perdite, cioè la somma algebrica di esse con tutti gli altri redditi prodotti dalla persona fisica, resta limitata all’ambito professionale, essendo venuta meno la possibilità di eseguirla da parte delle imprese in contabilità semplificata. Quindi volendo schematizzare al massimo la portata della nuova disposizione, si può dividere il tema in due categorie: 

  • i professionisti, per i quali la compensazione delle perdite prodotte avviene con tutte le categorie reddituali, escluso il riporto a nuovo della eventuale eccedenza; 
  • tutte le altre imprese per le quali la compensazione avviene solo in modo verticale, cioè sommando algebricamente la perdita di impresa con i redditi di impresa. 

In questo senso le imprese in semplificata vengono assimilate a quelle in ordinaria: per tutte la compensazione è verticale.

Un secondo aspetto innovativo riguarda la tempistica della compensazione, che fino al 2017 era fissata, quale termine ultimo, nel quinto esercizio successivo a quello di formazione della perdita stessa. Ora viene meno tale parametro e, similmente a quanto è accaduto per i soggetti Ires a far data dal 2011, le perdite eccedenti, cioè quelle che superano i redditi d’impresa prodotti, vengono riportate a nuovo illimitatamente nel tempo. 

Un terzo aspetto innovativo concerne il quantum compensabile, tema nel quale si conferma l’analogia con i soggetti Ires: infatti solo l’80% del reddito generato in un dato periodo d’imposta potrà essere compensato con le perdite pregresse, quindi se queste ultime sono di entità inferiore all’80% del reddito, la compensazione sarà integrale, mentre al contrario si avrà comunque una parte di reddito che genera un necessario versamento di imposte. Su questo punto va però notata una differenza rispetto ai soggetti Ires. Le perdite, anzitutto, vanno computate in diminuzione dei relativi redditi, e solo la differenza eccedente impatterà l’80% del reddito prodotto negli esercizi successivi. Questo passaggio porta a ritenere che se un contribuente detiene più fonti dalle quali ritrae redditi d’impresa, la compensazione di perdite e redditi generati nel medesimo periodo d’imposta avviene al 100% e solo l’eccedenza sarà sottoposta al test dell’80% del reddito prodotto in esercizi successivi.

Resta fermo il fatto che le perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività possono essere portate a nuovo in modo illimitato nel tempo e fruiscono del regime di compensazione integrale, cioè al 100% con i redditi generati in esercizi successivi. Questa regola vale sia per le imprese individuali sia per le società di persone. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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