Perdite precedenti al 2018, riporto senza limiti

Perdite d’impresa maturate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte con la legge 145/2018 per ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria con riporto illimitato. 

Tali perdite potranno essere riportate in avanti senza limiti temporali e utilizzate per abbattere i redditi d’impresa dei successivi periodi tenendo conto comunque dei nuovi limiti di utilizzo. 

Anche le perdite attribuite ai soci dalle Srl trasparenti sono ora riportabili senza vincoli di tempo, sempre nei limiti dell’80% degli altri redditi d’impresa conseguiti in ciascun anno e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Il documento affronta anche il tema inerente il regime transitorio relativo all’utilizzo delle eccedenze delle perdite d’impresa dei soggetti cosiddetti semplificati per cassa maturate nel corso del 2017. Tali perdite sono utilizzabili: 

  • nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite 2017 non utilizzate nel triennio 2018/2020 possono comunque essere compensate negli esercizi successivi secondo l’ordinario meccanismo di riporto: nessun limite temporale e limite dell’80 per cento. 

Le perdite maturate nel periodo di applicazione del regime “dei contribuenti minimi” continuano invece a essere trattate secondo la disciplina speciale prevista dall’articolo 1, comma 108, della legge 244/2007 (massimo riporto quinquennale e possibile utilizzo integrale).

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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Tiziano Beneggi

Aprile 28, 2019

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