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Più software con deduzione al 140%

La legge 232/2016 ha previsto che i soggetti che effettuano investimenti iper ammortizzabili possono fruire di una ulteriore deduzione del 40% per gli acquisti di beni immateriali inclusi nella tabella B) allegata alla medesima legge (in genere software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), anche se si tratta di beni non correlati al funzionamento dello specifico cespite materiale oggetto di iper ammortamento.
La maggiorazione, anche per i beni immateriali, si utilizza mediante deduzione di quote di ammortamento secondo i coefficienti fiscali e dunque nel limite del 50% per ogni esercizio (articolo 103 del Tuir).
La deduzione richiede l’attestazione o la perizia sulla conformità ai requisiti della tabella B) e l’interconnessione.
I software rientrano tra gli investimenti agevolabili anche qualora vengano acquisiti in licenza d’uso, a condizione che siano iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali secondo quanto stabilito dall’Oic 24 del 2016.
I software in questione sono agevolati con bonus 40% quando operano “stand alone”, cioè quando non sono necessari al funzionamento del bene materiale. In presenza, invece, di un software integrato (“embedded”) acquistato unitamente ad un bene “iper”, l’intero costo del cespite (comprensivo di quello del software) sfrutterà l’incentivo del 150 per cento.
Le imprese che effettuano investimenti 4.0 potranno usufruire del bonus sul software anche per acquisti del 2018, nonché del 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia confermato l’ordine e pagato un acconto del 20 per cento.
A partire dal 1° gennaio 2018, tra i beni agevolabili sono compresi i seguenti: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Non possono usufruire degli incentivi i fabbricati e le costruzioni, come pure i beni con coefficiente inferiore al 6,5 per cento.
Per le opere murarie ed edili necessarie all’installazione dei macchinari 4.0, la risoluzione 152/E/2017 ha chiarito che, per entrare nel 150%, esse devono essere tali da non presentare una “consistenza volumetrica apprezzabile” e quindi non assumere la natura di costruzioni ai sensi della disciplina catastale.

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