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Più tempo per la detrazione Iva

Più tempo per la detrazione dell’Iva sugli acquisti legato al verificarsi di due condizioni:
– l’esigibilità dell’imposta e il momento di ricezione della fattura;
– dichiarazione integrativa per recuperare l’imposta e inapplicabilità delle sanzioni per eventuali comportamenti difformi da parte dei contribuenti nella liquidazione periodica dello scorso 16 gennaio.
Questi i chiarimenti forniti dalla circolare 1/E/2018.
L’Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti di esigibilità dell’imposta e di possesso della fattura, ovvero al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
È da quel momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’articolo 25 del Dpr 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
Una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2017, relativa ad operazioni effettuate in tale anno, dovrà essere registrata entro il 31 dicembre 2017 o al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.
La fattura relativa alla medesima operazione, ma ricevuta nel 2018 potrà, invece, essere annotata nel 2018 e l’Iva può essere detratta secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.
Diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati, e per i quali l’imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017.
Qualsiasi comportamento difforme da quanto chiarito dalla circolare, tenuto in sede di liquidazione periodica al 16 gennaio 2018 non sarà sanzionato.
Per la gestione delle fatture l’Agenzia evidenzia che la creazione di un sezionale potrebbe essere una soluzione preferibile anche se è possibile utilizzare una reportistica a condizione che la stesse garantisca tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità e un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Per le fatture in split payment la scelta di spostare l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura fa sì che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile.
Per l’Agenzia le note di variazione sono direttamente collegate al presupposto che le genera. Pertanto, se è stata emessa una fattura nel 2017 e il relativo contratto viene annullato nel 2019, la nota di variazione verrà emessa nel 2019.
Non mutano, invece, i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo.

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