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Posto cancellato, è lecito licenziare non demansionare

La soppressione della posizione lavorativa può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma non il totale svuotamento di mansioni.

 Nella scala progressiva di diritti inscindibilmente collegati tra loro, tra i quali il diritto al lavoro, alla conservazione dello stesso, all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e alla professionalità, dall’ordinanza 10023/2019 emerge in modo chiaro e netto come l’effettiva prestazione rappresenti il punto nevralgico dei diritti inerenti alla persona del lavoratore, non mitigabile neppure quando l’alternativa è costituita dal licenziamento del dipendente.

Se da un lato il percorso argomentativo seguito dalla Corte rappresenta la sintesi di principi consolidati nel nostro ordinamento – ovverosia la tutela non solo del diritto del lavoratore alla retribuzione ma altresì la tutela della professionalità e personalità morale del dipendente – dall’altro non può non rilevarsi come nella fattispecie vi siano peculiarità che avrebbero potuto attenuare e bilanciare gli interessi in gioco. A ciò va aggiunto che, per costante giurisprudenza, il danno non può considerarsi come conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo di demansionamento, essendo necessaria l’effettiva prova del danno subito, in quanto «può infatti accadere che l’inadempimento datoriale resti privo di effetti, non provochi conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore».

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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