Prelazione degli ex dipendenti costituiti in forma di coop per l’affitto o l’acquisto

Destinazione Italia – Viene previsto che, in caso di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla procedura. In tal caso, l’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita alle società cooperative costituisce titolo ai fini dell’applicazione dell’art.7, co.5 L. n.223/91, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l’applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.

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